(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
DM relativo  alle  linee  generali  di  indirizzo  per  il   triennio
  2010-2012 - Obiettivi (art. 1-ter, comma 1, del  decreto  legge  31
  gennaio 2005 n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43) 
Linee generali d'indirizzo 
    § 1) Le  seguenti  linee  generali  d'indirizzo  per  il  periodo
2010-2012 individuano gli obiettivi da  raggiungere  e  le  possibili
linee d'azione per il loro perseguimento, con le connesse indicazioni
operative, con riferimento, in particolare, alle aree di attivita' di
cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 1-ter, comma  1,  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31  marzo
2005, n. 43. Nel sub allegato A) viene  riportato  un  diagramma  nel
quale sono sintetizzate le fasi e  i  vari  attori  del  processo  di
programmazione. 
    § 2) Tenuto conto della  restrizione  delle  risorse  finanziarie
disponibili  per  il  sistema  universitario  nel  corrente  triennio
2010-2012, si sottolinea ancor piu' la necessita' che le  Universita'
adottino, in coerenza con le predette  linee  d'indirizzo,  un  piano
strategico, valutando attentamente al proprio  interno  le  priorita'
degli interventi da attuare 
    § 3) I risultati della attuazione dei programmi delle Universita'
sono valutati ai fini della allocazione delle risorse  relative  agli
anni 2011 e 2012 di cui all'art. 3, comma 4,  del  presente  decreto,
sulla base di  parametri  e  criteri  (Indicatori)  da  definire  con
apposito decreto. 
    § 4) A tal fine, il Ministero, come per il  precedente  triennio,
rende  disponibili  quadri  informativi  affidabili  e  costantemente
aggiornati che consentano di  monitorare  l'andamento  dei  risultati
conseguiti. Tali informazioni, da assumere a  supporto  delle  azioni
del Ministero e di  ogni  singolo  Ateneo,  sono  rese  pubblicamente
consultabili. 
    § 5) Sono pertanto  ulteriormente  potenziati  gli  strumenti  di
monitoraggio dell'andamento  delle  attivita'  e  dei  risultati  del
sistema, provvedendo alla completa attivazione  di  tutte  le  Banche
dati   del   Ministero,   nonche'   alla    integrazione    e    alla
interoperativita' delle stesse: 
      la Banca dati dell'offerta formativa; 
      l'Anagrafe  nazionale  degli  studenti,  da  integrare,  previa
modifica del decreto ministeriale 30  aprile  2004,  n.  9,  con  gli
studenti iscritti ai corsi di dottorato; 
      l'Anagrafe dei laureati (v. anche § 16); 
      l'Anagrafe nominativa dei professori ordinari e associati e dei
ricercatori,  contenente  per   ciascun   soggetto   l'elenco   delle
pubblicazioni scientifiche prodotte; 
      gli Archivi del personale  e  delle  spese  correlate,  nonche'
delle procedure concorsuali. 
a) i corsi di  studio  da  istituire  e  attivare  nel  rispetto  dei
  requisiti minimi essenziali in termini di  risorse  strutturali  ed
  umane, nonche' quelli da sopprimere 
    § 6) Le Universita' sono invitate a orientare i  loro  programmi,
con interventi di  razionalizzazione  e  qualificazione  dell'offerta
formativa - anche al fine di migliorare la  qualita',  l'efficacia  e
l'efficienza delle sedi didattiche in coerenza  con  quanto  previsto
dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legge 10 novembre 2008,
n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009,  n.  1,  nel  rispetto
delle indicazioni operative riportate nell'Allegato B. 
    § 7) Per razionalizzazione si intende l'insieme degli  interventi
mirati a ottimizzare e bilanciare il rapporto tra il numero dei corsi
e il numero degli studenti - in relazione alle risorse disponibili  e
al bacino d'utenza - in modo da: 
      rendere  coerenti  le  dimensioni,  in  termini   di   studenti
immatricolati, dei corsi di studio con le numerosita' di  riferimento
delle rispettive classi, al fine di minimizzare il  numero  di  corsi
(non specifici) con basso numero di iscritti ed evitando  altresi'  i
casi di sovraffollamento. Le Universita'  procedono,  in  ogni  caso,
alla disattivazione dei corsi con numerosita' di  studenti  inferiori
alle numerosita' minime delle rispettive classi, nei termini indicati
nel  decreto  ministeriale  relativo  ai  requisiti  necessari   alla
attivazione dei corsi di studio in coerenza con quanto indicato nella
ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009; 
      ridurre la disseminazione territoriale di sedi  didattiche  non
coerenti col  bacino  d'utenza  e  in  assenza  di  stabilita'  delle
strutture necessarie  per  le  attivita'  didattiche  secondo  quanto
indicato al § 29. 
    § 8) Per qualificazione, si intende  l'insieme  degli  interventi
mirati a promuovere la  qualita'  dell'offerta  formativa  e  la  sua
coerenza con le potenzialita' di ricerca, la  tradizione  scientifica
dell'Ateneo e il relativo  inserimento  nella  comunita'  scientifica
internazionale, in modo da: 
      rafforzare i  corsi  di  studio  caratterizzati  da  piu'  ampi
margini di risorse di docenti di ruolo rispetto a  quelle  essenziali
indicate quali "requisiti necessari" e  in  coerenza  con  i  settori
scientifico disciplinari di base e caratterizzanti dei corsi stessi; 
      incrementare il grado di  attrattivita'  dei  corsi  di  laurea
magistrale nei confronti dei migliori laureati in altri Atenei. 
    § 9) Anche in relazione al perseguimento dei predetti  obiettivi,
si richiama l'attenzione degli Atenei (v.  art.  1,  comma  2,  della
legge 4 novembre 2005, n. 230) sulla necessita' che i contenuti delle
attivita'  formative  da  erogare  siano  definiti  dalle  competenti
strutture didattiche in modo: 
      coordinato, al fine  di  evitare  ridondanze  o  carenze  nello
svolgimento dei programmi dei corsi di studio; 
      coerente con gli obiettivi formativi dichiarati nel RAD; 
      congruo, ove opportuno, con profili culturali  e  professionali
richiesti dal mondo del lavoro e delle professioni. 
b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica 
    § 10) Obiettivo  fondamentale  per  le  Universita',  quali  sedi
primarie   della   ricerca   scientifica,   e'    il    perseguimento
dell'avanzamento della conoscenza, la quale non puo' prescindere  dal
potenziamento dei risultati della ricerca  libera  e  di  base.  Alle
Universita' e' inoltre richiesto di concorrere - in coerenza  con  le
"Linee Guida del Governo per il settore della ricerca  scientifica  e
tecnologica" e le priorita' indicate nel Programma Nazionale  per  la
Ricerca 2010-2012 - insieme al sistema delle imprese,  all'incremento
della competitivita' del Paese. 
    § 11) A tal fine le Universita' sono invitate a porre particolare
attenzione a promuovere e sostenere: 
      i rapporti tra Universita'  ed  impresa,  anche  attraverso  il
potenziamento  degli  Industrial  liaison  office  (ILO)  a   livello
regionale/provinciale, e,  comunque,  con  il  coinvolgimento,  anche
finanziario, di strutture territoriali /camere di commercio, al  fine
di assicurare una maggiore stabilita' dell'iniziativa nel tempo  e  a
servizio del territorio; 
      l'incremento  delle  risorse   disponibili   per   la   ricerca
scientifica; 
      l'incremento della produttivita' scientifica dei  professori  e
dei ricercatori. A tale riguardo va ricordato  che  e'  in  corso  di
costituzione  la  Anagrafe  nominativa  dei  professori  ordinari   e
associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco
delle pubblicazioni scientifiche prodotte di cui all'art.  3-bis  del
decreto-legge 10 novembre  2008,  n.180,  convertito  dalla  legge  9
gennaio 2009, n. 1. 
    § 12) Si ritiene in ogni caso assolutamente  prioritario  per  lo
sviluppo della ricerca scientifica in questa  fase  il  potenziamento
della formazione per la ricerca e in  particolare  del  dottorato  di
ricerca.  Al  riguardo,  e'  necessario  che  gli   Atenei   adottino
interventi che favoriscano: 
      la  riduzione  dei  corsi  di  dottorato,  e  delle   eventuali
articolazioni  in  curricula,  con  basso  numero   di   iscritti   e
l'incremento del numero di  borse  di  studio  attribuite  a  ciascun
corso; 
      l'incremento  di  corsi  di  dottorato  di  ricerca  in  ambiti
scientifici  di  interesse  del  sistema  produttivo,  mantenendo  il
collegamento  con  le  imprese  anche  attraverso  l'istituzione   di
specifiche borse di studio. 
    §  13)  Si  tiene  conto  dei  risultati  dell'attuazione   degli
interventi di  cui  al  precedente  paragrafo  anche  ai  fini  della
attribuzione  delle  risorse  per  il  conferimento  delle  borse  di
dottorato, nella misura e  con  le  modalita'  definite  nel  decreto
relativo ai criteri per la ripartizione di tale fondo. 
    § 14) In relazione a quanto sopra, si sta inoltre procedendo alla
definizione di criteri per la costituzione all'interno  degli  Atenei
di scuole di dottorato (con  esclusione,  comunque,  di  un  organico
specifico  della  Scuola),  attraverso  la   modifica   del   decreto
ministeriale 30 aprile  1999,  n.  224  (regolamento  in  materia  di
dottorato di ricerca), Le Universita' possono inoltre costituire, nel
proprio  ambito,  scuole  superiori  (sempre  con  esclusione  di  un
organico specifico della scuola), sulla base di criteri definiti  con
DM, sentita l'ANVUR. 
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e  degli
interventi a favore degli studenti 
    § 15) Le Universita' sono tenute ad  adottare  azioni  specifiche
per assicurare un piu' stretto  rapporto  con  la  scuola  secondaria
superiore. Gli Atenei sono in particolare  invitati  a  sostenere  la
progettazione e la partecipazione  agli  Istituti  tecnici  superiori
(ITS) secondo le linee guida per la riorganizzazione del  Sistema  di
istruzione e formazione tecnica superiore definite con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, favorendo, tra
l'altro, il successivo riconoscimento dei  crediti  acquisiti  presso
tali  Istituzioni,  per   l'eventuale   successiva   integrazione   e
approfondimento  della  preparazione   degli   studenti   nei   corsi
universitari,   ai   quali   gli   stessi   possono   successivamente
immatricolarsi. A tale riguardo, le Universita' sono anche  invitate,
al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei propri  processi
formativi, a considerare la disattivazione di quei  corsi  di  laurea
con  obiettivi  formativi  esclusivamente   professionalizzanti   che
possono essere piu' appropriatamente conseguiti presso gli ITS. 
    Anche  per  tali  finalita',  vanno  potenziati  i   servizi   di
orientamento  agli  studenti  e  attuate  iniziative  specifiche  per
sostenere e favorire: 
      la  formazione  integrativa  degli  studenti,  in   particolare
mediante l'istituzione di corsi di recupero dei "debiti" iniziali; 
      l'incremento, la formazione e la selezione dei tutor; 
      i rapporti con il mondo del lavoro, in  particolare  attraverso
le esperienze di stage sia durante il percorso di studi che  dopo  la
laurea e la formazione permanente e/o  riqualificazione  di  iscritti
anche se gia' in possesso di titolo di studio universitario; 
      la progressiva "dematerializzazione delle  procedure"  relative
ai servizi per  gli  studenti,  mediante  la  digitalizzazione  della
documentazione relativa. 
    L'opportuna  integrazione  degli  interventi   sopraindicati   e'
finalizzata, fra l'altro, al conseguimento dei seguenti obiettivi: 
      la riduzione dei tassi d'abbandono e del numero degli  studenti
che  non  concludono  il  percorso  formativo  nei   termini,   senza
compromettere  la  serieta'  nella  valutazione  del  profitto  degli
studenti; 
      l'inserimento nel mondo del lavoro dei laureati in minore tempo
e in coerenza con le competenze acquisite. 
    §  16)  Nell'ottica  del   potenziamento   degli   strumenti   di
monitoraggio dell'andamento  delle  attivita'  e  dei  risultati  del
sistema (v. § 5), anche al fine  di  consentire  la  valutazione  dei
risultati  conseguiti  dagli  Atenei  in  relazione   ai   tempi   di
inserimento lavorativo dei propri  laureati,  il  Ministero  provvede
inoltre  alla  completa  attivazione  dell'Anagrafe   dei   laureati,
utilizzando le attivita'  e  le  modalita'  di  indagine  svolte  dal
Consorzio interuniversitario Alma  Laurea,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,  convertito
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170  e  in  coerenza  con  il  decreto
ministeriale 30 aprile 2004. 
d) i programmi di internazionalizzazione 
    § 17) L'internazionalizzazione dell'Universita'  italiana  e'  da
ritenersi obiettivo strategico da  perseguire  in  coerenza  con  gli
impegni assunti nella dichiarazione di Bologna e  con  gli  indirizzi
della Commissione europea. 
    Per questo motivo, i programmi degli Atenei dovrebbero mirare a: 
      rendere piu' attrattiva  la  loro  offerta  formativa  per  gli
studenti stranieri, in particolare nei corsi di laurea  magistrale  e
di dottorato; 
      sostenere la mobilita' degli studenti italiani verso Atenei  di
altri Paesi anche nell'ambito del Programma Erasmus e Erasmus Mundus. 
    §  18)  Per  quanto  concerne  la  internazionalizzazione   della
ricerca, si ritiene che sia importante per le Universita' sostenere i
programmi  di  collaborazione  internazionale,  anche  favorendo  gli
scambi  di  ricercatori.  Si  ritiene  in  ogni  caso  indispensabile
aumentare la competitivita' della ricerca condotta nel  Paese,  anche
incrementando     la     acquisizione     di     risorse     mediante
contratti/convenzioni ottenuti in sede internazionale. 
e) il fabbisogno di personale docente  e  non  docente  sia  a  tempo
  determinato  che  indeterminato,  ivi  compreso  il  ricorso   alla
  mobilita'. 
    § 19) La programmazione del fabbisogno del personale di cui  art.
1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.  311  deve  intendersi
ricompresa   nell'ambito   della   programmazione   triennale   delle
Universita' di cui all'art. 1-ter della  legge  n.  43/2005.  Per  la
valutazione ex ante e il relativo monitoraggio  della  compatibilita'
finanziaria  della  programmazione  del  fabbisogno   del   personale
universitario, il Ministero ha (gia' dal  2005)  messo  a  punto  una
apposita procedura informatizzata (PROPER). 
    § 20) La definizione dei programmi di fabbisogno di personale  va
strettamente correlata con i risultati da perseguire con il programma
triennale e, a questo proposito,  si  ritiene  opportuno  indicare  i
seguenti obiettivi di sistema coerenti con quanto previsto  dall'art.
1, comma 3, del decreto legge 10 novembre 2008,  n.  180,  convertito
dalla legge n. 9 gennaio 2009, n. 1: 
      la  compatibilita'  finanziaria   dei   piani   triennali   del
fabbisogno del personale  universitario  anche  in  rapporto  con  le
entrate complessive dell'Ateneo; 
      il dimensionamento ottimale del rapporto studenti  docenti,  al
fine di garantire la razionalizzazione delle facolta'  (o  competenti
strutture didattiche); 
      la  determinazione  nella  composizione  per  qualifica   della
docenza di una struttura a "piramide", al fine di garantire nel tempo
sia adeguate possibilita' di accesso e di progressione nella carriera
universitaria, sia la sostenibilita' finanziaria del reclutamento. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico