(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
DM relativo  alle  linee  generali  di  indirizzo  per  il   triennio
  2010-2012  -  Indicazioni  operative  (art.  1-ter,  comma  1,  del
  decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito nella legge 31 marzo
  2005, n. 43) 
1.  Indicazioni  generali  su  facolta'   (o   competenti   strutture
didattiche) e corsi di studio 
    § 21) L'art. 1-ter, comma 1, della legge n. 43/2005  dispone  che
"i programmi delle Universita' individuano in particolare  (anche)  i
corsi di studio da ... sopprimere". Le Universita'  possono  pertanto
autonomamente   disporre   nei   propri   programmi   triennali    la
disattivazione di corsi di studio, nonche' di facolta'  o  competenti
strutture didattiche, ancorche' istituiti da leggi o da provvedimenti
relativi alla programmazione del sistema  universitario  adottati  in
attuazione  della   previgente   normativa.   L'eventuale   personale
reclutato e/o le strutture acquisite per tali corsi e facolta' con le
eventuali   risorse   dedicate   al   riguardo    permangono    nella
disponibilita'  dell'Ateneo,  per  il  perseguimento,  comunque,  dei
propri fini istituzionali. Per  favorire  l'attuazione  dei  predetti
processi  di  disattivazione  di  facolta'  (o  competenti  strutture
didattiche),  sono  altresi'  stabiliti  appositi   incentivi   nella
ripartizione del fondo di finanziamento ordinario  delle  Universita'
statali, che tengano conto dei processi  di  trasferimento  in  altra
sede universitaria del personale docente afferente alle stesse. 
    § 21--bis) In relazione all'attuale fase di riorganizzazione  del
sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e  tenuto  conto
della necessaria integrazione che tale sistema deve avere con  quello
della formazione  universitaria  (v.  §  15),  con  apposito  decreto
ministeriale e' costituito un gruppo di lavoro composto da esperti 
(1) con il compito di: 
      individuare eventuali classi o corsi di studio attivati  presso
le Universita' i cui obiettivi  formativi  possono  essere  raggiunti
piu' adeguatamente presso gli ITS; 
      valutare gli esiti complessivi della riforma degli  ordinamenti
didattici universitari basata sulla serialita' dei percorsi formativi
(cd. 3+2), in relazione alle diverse aree disciplinari, anche al fine
di proporre (attraverso  la  modifica  del  decreto  ministeriale  22
ottobre 2004, n. 270) la eventuale costituzione, in ambiti specifici,
di classi "a ciclo unico" in sostituzione  delle  attuali  classi  di
primo e di secondo livello. 
2.Indicazioni particolari su facolta' e corsi di studio 
    § 22)Attesa  l'esigenza  di  procedere,  in  relazione  a  quanto
previsto dalla  Linee  guida  del  Governo,  preliminarmente  ad  una
razionalizzazione complessiva dell'offerta  formativa  degli  Atenei,
nel presente triennio di programmazione, a decorrere  dalla  data  di
adozione del presente decreto, non si puo' procedere alla istituzione
e  alla  attivazione  di  nuove  facolta'  (o  competenti   strutture
didattiche), con l'eccezione di quelle derivanti dall'accorpamento di
facolta'  (o  competenti  strutture  didattiche)  esistenti,   previa
integrazione del regolamento didattico d'Ateneo secondo le  procedure
previste dall'art. 11 del decreto ministeriale 22  ottobre  2004,  n.
270. 
    § 23) Sentiti appositi gruppi di lavoro costituiti, con  appositi
DDMM (2)  ,  da  esperti,  sono  stabiliti,  con  successivi  decreti
adottati di concerto con il Ministero per la Salute, i criteri per la
razionalizzazione dei corsi di studio di  medicina  e  chirurgia,  di
odontoiatria e protesi dentaria e di  medicina  veterinaria  e  delle
relative facolta' (o competenti strutture didattiche) attivati  dalle
Universita' statali. Le Universita' statali, nelle quali sono  attivi
facolta' e corsi in medicina  e  chirurgia,  odontoiatria  e  protesi
dentaria  e  medicina  veterinaria,  che  non  soddisfano  i  criteri
stabiliti   dai   predetti   decreti,   procedono    alla    graduale
disattivazione di tali facolta' e corsi di studio, attraverso: 
      il blocco del  turnover  del  personale  docente  nei  relativi
settori scientifico disciplinari; 
      l'adozione di politiche, finalizzate,  d'intesa  con  le  altre
sedi universitarie, al sostegno dei  processi  di  trasferimento  del
personale  docente  in  servizio  (con  riferimento  anche  a  quanto
indicato al § 21); 
      la attivazione, nelle more, di corsi interateneo con  le  altre
sedi universitarie. 
    In carenza dell'adozione dei predetti interventi da  parte  delle
Universita' statali, si provvede alla riduzione dell'importo  annuale
dei trasferimenti a valere sul fondo per il  finanziamento  ordinario
attribuito a ciascuna delle  Universita'  interessate,  nella  misura
stabilita nel decreto relativo ai criteri  di  ripartizione  di  tale
fondo.  Considerata  l'esigenza  di  precedere  preliminarmente  alla
razionalizzazione  dell'attuale  offerta  formativa  nelle   predette
classi, nel periodo della presente programmazione non possono  essere
istituiti e attivati ulteriori corsi nelle  stesse  classi  da  parte
delle Universita' statali, fatti salvi i corsi indicati al successivo
§ 31. Le Universita' non statali possono  istituire  nuovi  corsi  di
studio nelle  predette  classi,  subordinatamente  ad  autorizzazione
ministeriale, previa relazione tecnica favorevole  dell'ANVUR,  sulla
base di un piano di fattibilita' che preveda, fra l'altro,  entro  la
durata normale del corso il raggiungimento dei requisiti necessari di
docenza esclusivamente con docenza di ruolo nell'Ateneo. 
    § 24) Anche tenuto conto degli esiti  di  quanto  indicato  al  §
21-bis e in relazione alla operativita' della Anagrafe  dei  laureati
(v.  §  16),  con  decreto  del  Ministro,  sentita   l'ANVUR,   sono
individuate,  per  il  presente  periodo   di   programmazione   (con
l'esclusione  dei  corsi  con  la  programmazione   nazionale   degli
accessi): 
      a) le classi dei corsi di studio per le  quali  l'offerta  (sia
attuale  che  prevista)  dei  laureati  e'  da  ritenere,  piu'   che
sufficiente a soddisfare i relativi fabbisogni  formativi  del  mondo
del lavoro; 
      b) le classi dei corsi di studio per le quali l'offerta  e'  da
ritenere inferiore o in linea con i relativi fabbisogni formativi del
mondo del lavoro. 
    Le Universita' non possono  istituire  nel  presente  periodo  di
programmazione nuovi  corsi  di  studio  nelle  classi  di  cui  alla
predetta lettera a); con riferimento ai corsi  nelle  classi  di  cui
alla lettera b), sono altresi' individuati appositi coefficienti  per
incrementare il peso attribuito agli studenti iscritti in tali classi
in sede di definizione dei criteri di ripartizione del fondo  per  il
finanziamento ordinario delle Universita' statali e non statali. 
    § 25)Come indicato all'art. 6, comma  6,  del  presente  decreto,
fino alla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  all'art.
2, comma 148, del decreto legge 3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito
dalla legge 24 novembre  2006,  n.  286,  non  si  dara'  luogo  alla
istituzione e alla attivazione di  nuovi  corsi  a  distanza  di  cui
all'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  sia  per
le Universita' non statali telematiche che per le Universita' statali
e non statali non telematiche. 
    § 25-bis) In attuazione della art. 1, commi 90,  91  e  92  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in deroga alle  norme  relative  alla
programmazione del sistema universitario,  sono  stati  definiti  gli
interventi  per  il  decongestionamento  degli  Atenei  sovraffollati
individuati con il decreto ministeriale 30 marzo 1998, che sono stati
tutti ultimati, con l'eccezione di quelli  previsti  con  il  decreto
ministeriale 11 marzo 2003 per l'Universita' degli studi di Roma  "La
Sapienza". Tenuto conto anche della nuova  situazione  caratterizzata
dalla riduzione  delle  disponibilita'  finanziarie  per  il  sistema
universitario, l'Universita' puo' formulare  -  previa  delibera  dei
competenti organi  accademici  e  relazione  tecnica  del  Nucleo  di
valutazione - una proposta di adeguamento del  processo  del  proprio
decongestionamento  secondo  principi  di  maggiore   efficienza   ed
efficacia, ivi compreso l'utilizzo delle  risorse  alla  stessa  gia'
assegnate per tale finalita', fermo restando il  decentramento  delle
funzioni   preordinato   al   conseguimento   degli   obiettivi    di
decongestionamento.  Con  decreto  del  Ministro,  previa   relazione
favorevole dell'ANVUR, puo' essere prevista  la  rimodulazione  degli
interventi definiti con il predetto  decreto  ministeriale  11  marzo
2003. 
3. Corsi di laurea e di laurea magistrale 
3.1. Riordino dell'offerta formativa 
    § 26) Come gia' indicato alle Universita' nella  ministeriale  n.
160 del 4 settembre 2009, la prima fase di applicazione della riforma
relativa all'autonomia didattica  ha  determinato  un  ingiustificato
aumento delle dimensioni dell'offerta formativa universitaria  e  dei
costi sostenuti dal sistema universitario, rispetto a  risultati  dei
processi formativi non completamente soddisfacenti. Si rende pertanto
necessario, al fine di conseguire una effettiva  razionalizzazione  e
qualificazione dell'offerta  formativa,  definire  un  piu'  efficace
quadro di regole per la istituzione dei corsi di studio, anche per il
superamento del concetto  di  regolamento  didattico  d'Ateneo  (RAD)
quale "catalogo" dell'offerta formativa teorica (3)  (piu'  ampia  di
quella effettiva). Tale quadro di regole  costituisce  la  necessaria
premessa dell'avvio del processo di accreditamento dei corsi stessi. 
    § 27) Anche al fine di risolvere le criticita' degli  ordinamenti
didattici dei corsi di studio rilevate  dal  Consiglio  universitario
nazionale nella mozione del 10 febbraio  2010,  i  nuovi  ordinamenti
didattici dei corsi di studio sono  definiti  -  secondo  criteri  di
maggiore determinatezza e trasparenza nei  confronti  degli  studenti
delle attivita' formative erogabili in ciascun corso -  nel  rispetto
di linee guida stabilite con decreto del Ministro,  da  inviare  alla
Corte dei Conti, sentiti la CRUI, il CUN e il CNSU, ad integrazione e
modifica di quelle definite con il  decreto  ministeriale  26  luglio
2007, n. 386. 
    § 28) Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  pubblicazione  del
predetto decreto ministeriale sulla G.U., le  Universita'  provvedono
all'adeguamento degli ordinamenti didattici di tutti i corsi inseriti
nel RAD, indicando  (fatto  salvo  che  per  i  corsi  relativi  alle
professioni sanitarie) nello stesso la sede didattica di ciascuno  di
tali corsi nel rispetto di quanto indicato al §29, previa la verifica
del possesso dei requisiti di docenza e di strutture di cui al §  32,
lettera A) e nel rispetto di quanto indicato  al  §  27.  Entro  tale
termine, le Universita' procedono alla eliminazione dal RAD dei corsi
non sottoposti alla predetta procedura, o che non l'abbiano  superata
(v. § 27, § 29, § 32, lettera A),  pena  la  revoca  per  tali  corsi
dell'autorizzazione ministeriale al rilascio del relativo  titolo  di
studio e la riduzione dell'importo annuale dei trasferimenti a valere
sui fondi per il finanziamento da attribuire alle Universita' statali
e non statali, nella misura stabilita nel decreto relativo ai criteri
di ripartizione di tali fondi. 
    § 29)  Entro  dodici  mesi  dalla  pubblicazione  sulla  Gazzetta
Ufficiale del presente decreto, l'ANVUR procede alla  valutazione  di
tutti i corsi di studio gia' attivi presso sedi diverse sia da quelle
che sono sedi legali e amministrative degli  Atenei  (secondo  quanto
riportato nell'unito "elenco 1", che e' parte integrante del presente
decreto) sia da quelle ove  hanno  sede  le  rispettive  facolta',  o
competenti strutture didattiche (secondo quanto riportato  nell'unito
"elenco 2", che e' parte integrante del presente decreto). Sono fatti
salvi  i  corsi  autorizzati  dal  Ministero  in   attuazione   della
programmazione relativa al triennio 2004-2006 e 2007-2009  in  quanto
gli stessi sono stati gia' sottoposti  a  valutazione  da  parte  del
CNVSU nonche' i corsi di studio delle professioni sanitarie. 
    A tal fine  l'ANVUR  valuta,  in  coerenza  con  quanto  previsto
dall'art. 2, comma, 1, lettera c) della legge n. 1/2009, la qualita',
l'efficienza e l'efficacia di ciascun corso, nonche' della  sede  nel
suo complesso verificando in particolare (previa relazione favorevole
al riguardo  del  Nucleo  di  valutazione  e  parere  favorevole  del
Comitato regionale di coordinamento, in ordine alla  conservazione  o
meno dei singoli corsi e dell'insieme dei corsi attivi nelle predette
sedi) la  congruita'  sia  delle  risorse  dedicate  che  del  bacino
d'utenza (con riferimento a quanto indicato al § 7) per ciascun corso
e per la sede nel suo complesso. 
    I singoli corsi, ovvero l'insieme dei corsi attivi nelle predette
sedi, che abbiano conseguito il giudizio negativo dell'ANVUR  vengono
disattivati dalle  Universita'  ed  eliminati  dal  RAD;  trovano  al
riguardo applicazione le stesse regole indicate  al  secondo  periodo
del § 28. 
    § 30) Dalla data di adozione  del  presente  decreto  e  fino  al
completamento dell'adeguamento degli ordinamenti didattici di tutti i
propri corsi inseriti nel RAD di cui al  §  28,  le  Universita'  non
possono procedere alla istituzione di nuovi corsi  di  studio.  Nuovi
corsi di studio  possono  essere  successivamente  istituiti  secondo
quanto previsto al successivo § 32. 
    §  31)  Al  fine  di   favorire   la   razionalizzazione   e   la
internazionalizzazione delle attivita' didattiche, il divieto di  cui
al punto § 30 non trova applicazione nei riguardi dell'istituzione di
corsi di studio finalizzata all'accorpamento di corsi  gia'  presenti
nel RAD (con contestuale cancellazione dal RAD degli stessi),  ovvero
di corsi omologhi a corsi gia' presenti nel  RAD  da  attivare  nella
medesima sede didattica dei medesimi,  che  prevedano  la  erogazione
delle attivita' didattiche interamente in lingua straniera, anche  in
relazione alla stipula di convenzioni con  Atenei  stranieri  per  il
rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto. Il divieto di  cui
al § 30 non  trova  altresi'  applicazione  per  i  corsi  di  laurea
magistrale finalizzati alla formazione degli insegnanti della scuola,
atteso che gli ordinamenti didattici degli stessi sono definiti sulla
base di quanto stabilito dai relativi provvedimenti,  nonche'  per  i
corsi di studio di cui ai §§ 23, ultimo periodo. 
3.2 Istituzione dei nuovi corsi di studio 
    §  32)  Fermo  restando  quanto  indicato  al  precedente  §   23
(relativamente ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia,
in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria) e §  25
(relativamente ai corsi di studio  a  distanza),  successivamente  al
termine delle operazioni di adeguamento di cui al § 28,  i  corsi  di
laurea e di laurea magistrale possono essere istituiti secondo quanto
previsto all'art. 9, comma 1, del  decreto  ministeriale  22  ottobre
2004, n. 270; a tal fine, ciascuna Universita': 
      A. verifica il possesso dei requisiti complessivi strutturali e
di  docenza  della  facolta'  o   competente   struttura   didattica,
necessari, oltre che alla attivazione dello stesso  corso,  anche  di
tutti i corsi gia' presenti nel Regolamento  didattico  d'Ateneo.  In
caso di esito negativo della verifica, la proposta di istituzione  di
un nuovo corso di studio e' subordinata alla preventiva  proposta  di
cancellazione dal RAD  di  altri  corsi  inseriti  nello  stesso  (da
attuare entro il termine di cui alla  successiva  lettera  D),  nella
misura necessaria a soddisfare il  possesso  dei  predetti  requisiti
complessivi da parte dei restanti corsi; 
      B. individua la sede didattica del corso (4) , nel rispetto  di
quanto  previsto  al  §  33,  fatti  salvi  i  corsi  relativi   alle
professioni sanitarie; 
      C. acquisisce la relazione tecnica  favorevole  del  Nucleo  di
valutazione (con riguardo anche alla  possibilita'  che  le  predette
iniziative possano contribuire agli obiettivi di razionalizzazione  e
qualificazione dell'offerta formativa) e  il  parere  favorevole  del
Comitato regionale (ovvero provinciale) di  coordinamento  competente
per territorio (anche con riferimento alla coerenza  degli  obiettivi
formativi con i fabbisogni delle relative  competenze  da  parte  del
mondo del lavoro) ; 
      D. inserisce l'ordinamento didattico del corso nel  regolamento
didattico d'Ateneo, secondo quanto previsto dall'art. 11 del  decreto
ministeriale n. 270/2004, dai DD.MM. relativi alle classi di laurea e
di laurea magistrale e dalle linee guida di cui al § 27. 
    § 33) In ordine alla sede didattica, che deve essere indicata per
ogni corso, l'istituzione dei corsi di laurea e di laurea  magistrale
puo' essere attuata, fatti salvi i corsi delle professioni sanitarie: 
      b.1) nei comuni sedi  legali  e  amministrative  degli  Atenei,
secondo quanto riportato nell'elenco n. 1 di cui al § 29; 
      b.2) nei comuni confinanti con  quelli  di  cui  al  precedente
punto b.1). 
3.3. Attivazione dei corsi di studio 
    § 34) Le Universita' attivano annualmente i corsi di laurea e  di
laurea  magistrale  subordinatamente  al   possesso   dei   requisiti
necessari in termini di risorse strutturali  ed  umane  stabiliti  in
attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 22  ottobre
2004, n. 270, previa relazione favorevole del Nucleo  di  valutazione
dell'Universita', secondo quanto indicato al § 37. 
    § 34-bis) Considerato  che  i  requisiti  necessari  previsti  da
ultimo in attuazione dell'art. 9, comma 2, del  decreto  ministeriale
n. 270/2004 sono stati preannunciati alle Universita' statali con  la
ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009  e  che  un  ulteriore  loro
differimento potrebbe avere effetti negativi anche  sul  processo  di
riordino  dell'offerta  formativa  cui  fa  riferimento  il  presente
Allegato, il decreto ministeriale  adottato  in  relazione  a  quanto
preannunciato con la ministeriale n. 160/2009  trova  applicazione  a
decorrere dall'a.a. 2011/2012. (5) 
    (6) 
    § 35) L'attivazione dei corsi di studio in possesso dei requisiti
necessari di cui al § 34 puo'  essere  attuata  esclusivamente  nelle
sedi didattiche ove gli stessi sono istituiti secondo quanto previsto
al § 33, ovvero per i corsi di studio  nelle  professioni  sanitarie,
presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre  strutture  del
servizio sanitario-nazionale, e le istituzioni  private  accreditate,
sulla base di protocolli di intesa fra Universita' e Regione, secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24  maggio  2001,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  3,  del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
    § 36) Nelle more del completamento  del  riordino  della  propria
offerta formativa di cui al punto 3.1., resta ferma  la  facolta'  da
parte di ciascun Ateneo di attivare corsi di studio gia' presenti nel
RAD, se in possesso dei requisiti necessari di cui  al  §  34,  nelle
stessa  sede  ove  gli  stessi  sono  stati  legittimamente  attivati
nell'a.a. precedente, ovvero nelle sedi di cui al § 33, punti b.1)  e
b.2). 
3.4. Inserimento dei corsi nella Banca  dati  dell'offerta  formativa
(sezione RAD e sezione Off.F.) 
    § 37) Nel rispetto di  quanto  sopra  indicato,  le  proposte  di
adeguamento  e  modifica  degli  ordinamenti  didattici   dei   corsi
esistenti (v. punto 3.1.), di istituzione di nuovi  corsi  (v.  punto
3.2.) e di attivazione degli stessi  di  cui  (v.  punto  3.3.)  sono
trasmesse  al  Ministero  mediante  l'inserimento  nella  Banca  dati
dell'offerta formativa, rispettivamente, sezione RAD (v. punti 3.1. e
3.2) e sezione Off.F. (v. punti 3.3),  secondo  quanto  indicato  nei
provvedimenti adottati  in  attuazione  dell'art.  9,  comma  3,  del
decreto ministeriale 22  ottobre  2004,  n.  270;  cio'  al  fine  di
consentire la definizione dell'offerta formativa da attivare in tempo
utile per il corretto inizio dell'anno accademico. 
4.Corsi di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca 
    § 38) Fermo restando quanto indicato ai  §§  12,  14  e  21,  per
l'istituzione e l'attivazione: 
      dei corsi di specializzazione,  si  applicano  le  disposizioni
contenute nei provvedimenti attuativi delle norme di  legge  o  delle
direttive  dell'Unione  europea  relative  agli  stessi,   ai   sensi
dell'art. 3, comma 7, del decreto ministeriale 22  ottobre  2004,  n.
270; 
      dei corsi di dottorato di ricerca, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n.  210  e  all'art.  1,
comma 1,  lettera  c)  del  decreto-legge  9  maggio  2003,  n.  105,
convertito nella legge 11 luglio 2003, n. 170. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
(1) Tale gruppo e' costituito da un coordinatore e da numero pari  di
    componenti, meta' dei quali designati  in  modo  paritario  dalla
    CRUI e dal CUN. 
 
(2) Tali gruppi sono costituiti da un coordinatore e da  numero  pari
    di componenti, meta' dei quali designati in modo paritario  dalla
    CRUI e dal CUN. 
 
(3) in relazione alle indicazioni operative fornite agli  Atenei  con
    nota del Ministro n. 781 del 16 ottobre 2001 in attuazione del DM
    8  maggio  2001   (programmazione   del   sistema   universitario
    2001-2003). 
 
(4) Per sede didattica del corso di studio, si intende  quella  nella
    quale viene svolta, in prevalenza, l'attivita' didattica relativa
    allo stesso. 
 
(5) Al riguardo, si sottolinea che il predetto D.M. trovera' comunque
    applicazione dall'a.a. 2011/2012 anche  per  le  Universita'  non
    statali. Tuttavia, in considerazione di quanto inizialmente fatto
    presente per tali  Atenei  nella  ministeriale  n.  160/2009,  si
    ritiene che non debbano essere  penalizzate  le  Universita'  non
    statali che negli anni passati non hanno avuto la  necessita'  di
    sottoscrivere piani di raggiungimento  dei  precedenti  requisiti
    necessari per tutti o una parte dei propri corsi  di  studio,  in
    quanto i predetti requisiti erano stati inizialmente  indicati  a
    un livello significativamente piu' basso (v. ministeriale  n.  91
    del 5  maggio  2009);  si  fa  pertanto  presente  che,  ai  fini
    dell'attuazione del DM di  cui  trattasi,  alle  Universita'  non
    statali verra' data la possibilita' di chiedere al  Ministero  la
    riapertura della Off.F. 2010/2011, per quei corsi di studio per i
    quali le stesse intendono sottoscrivere piani  di  raggiungimento
    dei nuovi requisiti necessari. 
 
(6) Al termine del processo di adeguamento dell'offerta formativa  di
    cui al § 28, sono altresi' fornite apposite indicazioni operative
    alle Universita' al fine di semplificare le procedure di verifica
    del possesso dei requisiti necessari nella  fase  di  attivazione
    dei corsi di studio.