Allegato B DM relativo alle linee generali di indirizzo per il triennio 2010-2012 - Indicazioni operative (art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43) 1. Indicazioni generali su facolta' (o competenti strutture didattiche) e corsi di studio § 21) L'art. 1-ter, comma 1, della legge n. 43/2005 dispone che "i programmi delle Universita' individuano in particolare (anche) i corsi di studio da ... sopprimere". Le Universita' possono pertanto autonomamente disporre nei propri programmi triennali la disattivazione di corsi di studio, nonche' di facolta' o competenti strutture didattiche, ancorche' istituiti da leggi o da provvedimenti relativi alla programmazione del sistema universitario adottati in attuazione della previgente normativa. L'eventuale personale reclutato e/o le strutture acquisite per tali corsi e facolta' con le eventuali risorse dedicate al riguardo permangono nella disponibilita' dell'Ateneo, per il perseguimento, comunque, dei propri fini istituzionali. Per favorire l'attuazione dei predetti processi di disattivazione di facolta' (o competenti strutture didattiche), sono altresi' stabiliti appositi incentivi nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle Universita' statali, che tengano conto dei processi di trasferimento in altra sede universitaria del personale docente afferente alle stesse. § 21--bis) In relazione all'attuale fase di riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e tenuto conto della necessaria integrazione che tale sistema deve avere con quello della formazione universitaria (v. § 15), con apposito decreto ministeriale e' costituito un gruppo di lavoro composto da esperti (1) con il compito di: individuare eventuali classi o corsi di studio attivati presso le Universita' i cui obiettivi formativi possono essere raggiunti piu' adeguatamente presso gli ITS; valutare gli esiti complessivi della riforma degli ordinamenti didattici universitari basata sulla serialita' dei percorsi formativi (cd. 3+2), in relazione alle diverse aree disciplinari, anche al fine di proporre (attraverso la modifica del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270) la eventuale costituzione, in ambiti specifici, di classi "a ciclo unico" in sostituzione delle attuali classi di primo e di secondo livello. 2.Indicazioni particolari su facolta' e corsi di studio § 22)Attesa l'esigenza di procedere, in relazione a quanto previsto dalla Linee guida del Governo, preliminarmente ad una razionalizzazione complessiva dell'offerta formativa degli Atenei, nel presente triennio di programmazione, a decorrere dalla data di adozione del presente decreto, non si puo' procedere alla istituzione e alla attivazione di nuove facolta' (o competenti strutture didattiche), con l'eccezione di quelle derivanti dall'accorpamento di facolta' (o competenti strutture didattiche) esistenti, previa integrazione del regolamento didattico d'Ateneo secondo le procedure previste dall'art. 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. § 23) Sentiti appositi gruppi di lavoro costituiti, con appositi DDMM (2) , da esperti, sono stabiliti, con successivi decreti adottati di concerto con il Ministero per la Salute, i criteri per la razionalizzazione dei corsi di studio di medicina e chirurgia, di odontoiatria e protesi dentaria e di medicina veterinaria e delle relative facolta' (o competenti strutture didattiche) attivati dalle Universita' statali. Le Universita' statali, nelle quali sono attivi facolta' e corsi in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, che non soddisfano i criteri stabiliti dai predetti decreti, procedono alla graduale disattivazione di tali facolta' e corsi di studio, attraverso: il blocco del turnover del personale docente nei relativi settori scientifico disciplinari; l'adozione di politiche, finalizzate, d'intesa con le altre sedi universitarie, al sostegno dei processi di trasferimento del personale docente in servizio (con riferimento anche a quanto indicato al § 21); la attivazione, nelle more, di corsi interateneo con le altre sedi universitarie. In carenza dell'adozione dei predetti interventi da parte delle Universita' statali, si provvede alla riduzione dell'importo annuale dei trasferimenti a valere sul fondo per il finanziamento ordinario attribuito a ciascuna delle Universita' interessate, nella misura stabilita nel decreto relativo ai criteri di ripartizione di tale fondo. Considerata l'esigenza di precedere preliminarmente alla razionalizzazione dell'attuale offerta formativa nelle predette classi, nel periodo della presente programmazione non possono essere istituiti e attivati ulteriori corsi nelle stesse classi da parte delle Universita' statali, fatti salvi i corsi indicati al successivo § 31. Le Universita' non statali possono istituire nuovi corsi di studio nelle predette classi, subordinatamente ad autorizzazione ministeriale, previa relazione tecnica favorevole dell'ANVUR, sulla base di un piano di fattibilita' che preveda, fra l'altro, entro la durata normale del corso il raggiungimento dei requisiti necessari di docenza esclusivamente con docenza di ruolo nell'Ateneo. § 24) Anche tenuto conto degli esiti di quanto indicato al § 21-bis e in relazione alla operativita' della Anagrafe dei laureati (v. § 16), con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, sono individuate, per il presente periodo di programmazione (con l'esclusione dei corsi con la programmazione nazionale degli accessi): a) le classi dei corsi di studio per le quali l'offerta (sia attuale che prevista) dei laureati e' da ritenere, piu' che sufficiente a soddisfare i relativi fabbisogni formativi del mondo del lavoro; b) le classi dei corsi di studio per le quali l'offerta e' da ritenere inferiore o in linea con i relativi fabbisogni formativi del mondo del lavoro. Le Universita' non possono istituire nel presente periodo di programmazione nuovi corsi di studio nelle classi di cui alla predetta lettera a); con riferimento ai corsi nelle classi di cui alla lettera b), sono altresi' individuati appositi coefficienti per incrementare il peso attribuito agli studenti iscritti in tali classi in sede di definizione dei criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle Universita' statali e non statali. § 25)Come indicato all'art. 6, comma 6, del presente decreto, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, comma 148, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non si dara' luogo alla istituzione e alla attivazione di nuovi corsi a distanza di cui all'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia per le Universita' non statali telematiche che per le Universita' statali e non statali non telematiche. § 25-bis) In attuazione della art. 1, commi 90, 91 e 92 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in deroga alle norme relative alla programmazione del sistema universitario, sono stati definiti gli interventi per il decongestionamento degli Atenei sovraffollati individuati con il decreto ministeriale 30 marzo 1998, che sono stati tutti ultimati, con l'eccezione di quelli previsti con il decreto ministeriale 11 marzo 2003 per l'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza". Tenuto conto anche della nuova situazione caratterizzata dalla riduzione delle disponibilita' finanziarie per il sistema universitario, l'Universita' puo' formulare - previa delibera dei competenti organi accademici e relazione tecnica del Nucleo di valutazione - una proposta di adeguamento del processo del proprio decongestionamento secondo principi di maggiore efficienza ed efficacia, ivi compreso l'utilizzo delle risorse alla stessa gia' assegnate per tale finalita', fermo restando il decentramento delle funzioni preordinato al conseguimento degli obiettivi di decongestionamento. Con decreto del Ministro, previa relazione favorevole dell'ANVUR, puo' essere prevista la rimodulazione degli interventi definiti con il predetto decreto ministeriale 11 marzo 2003. 3. Corsi di laurea e di laurea magistrale 3.1. Riordino dell'offerta formativa § 26) Come gia' indicato alle Universita' nella ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009, la prima fase di applicazione della riforma relativa all'autonomia didattica ha determinato un ingiustificato aumento delle dimensioni dell'offerta formativa universitaria e dei costi sostenuti dal sistema universitario, rispetto a risultati dei processi formativi non completamente soddisfacenti. Si rende pertanto necessario, al fine di conseguire una effettiva razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa, definire un piu' efficace quadro di regole per la istituzione dei corsi di studio, anche per il superamento del concetto di regolamento didattico d'Ateneo (RAD) quale "catalogo" dell'offerta formativa teorica (3) (piu' ampia di quella effettiva). Tale quadro di regole costituisce la necessaria premessa dell'avvio del processo di accreditamento dei corsi stessi. § 27) Anche al fine di risolvere le criticita' degli ordinamenti didattici dei corsi di studio rilevate dal Consiglio universitario nazionale nella mozione del 10 febbraio 2010, i nuovi ordinamenti didattici dei corsi di studio sono definiti - secondo criteri di maggiore determinatezza e trasparenza nei confronti degli studenti delle attivita' formative erogabili in ciascun corso - nel rispetto di linee guida stabilite con decreto del Ministro, da inviare alla Corte dei Conti, sentiti la CRUI, il CUN e il CNSU, ad integrazione e modifica di quelle definite con il decreto ministeriale 26 luglio 2007, n. 386. § 28) Entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale sulla G.U., le Universita' provvedono all'adeguamento degli ordinamenti didattici di tutti i corsi inseriti nel RAD, indicando (fatto salvo che per i corsi relativi alle professioni sanitarie) nello stesso la sede didattica di ciascuno di tali corsi nel rispetto di quanto indicato al §29, previa la verifica del possesso dei requisiti di docenza e di strutture di cui al § 32, lettera A) e nel rispetto di quanto indicato al § 27. Entro tale termine, le Universita' procedono alla eliminazione dal RAD dei corsi non sottoposti alla predetta procedura, o che non l'abbiano superata (v. § 27, § 29, § 32, lettera A), pena la revoca per tali corsi dell'autorizzazione ministeriale al rilascio del relativo titolo di studio e la riduzione dell'importo annuale dei trasferimenti a valere sui fondi per il finanziamento da attribuire alle Universita' statali e non statali, nella misura stabilita nel decreto relativo ai criteri di ripartizione di tali fondi. § 29) Entro dodici mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto, l'ANVUR procede alla valutazione di tutti i corsi di studio gia' attivi presso sedi diverse sia da quelle che sono sedi legali e amministrative degli Atenei (secondo quanto riportato nell'unito "elenco 1", che e' parte integrante del presente decreto) sia da quelle ove hanno sede le rispettive facolta', o competenti strutture didattiche (secondo quanto riportato nell'unito "elenco 2", che e' parte integrante del presente decreto). Sono fatti salvi i corsi autorizzati dal Ministero in attuazione della programmazione relativa al triennio 2004-2006 e 2007-2009 in quanto gli stessi sono stati gia' sottoposti a valutazione da parte del CNVSU nonche' i corsi di studio delle professioni sanitarie. A tal fine l'ANVUR valuta, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma, 1, lettera c) della legge n. 1/2009, la qualita', l'efficienza e l'efficacia di ciascun corso, nonche' della sede nel suo complesso verificando in particolare (previa relazione favorevole al riguardo del Nucleo di valutazione e parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento, in ordine alla conservazione o meno dei singoli corsi e dell'insieme dei corsi attivi nelle predette sedi) la congruita' sia delle risorse dedicate che del bacino d'utenza (con riferimento a quanto indicato al § 7) per ciascun corso e per la sede nel suo complesso. I singoli corsi, ovvero l'insieme dei corsi attivi nelle predette sedi, che abbiano conseguito il giudizio negativo dell'ANVUR vengono disattivati dalle Universita' ed eliminati dal RAD; trovano al riguardo applicazione le stesse regole indicate al secondo periodo del § 28. § 30) Dalla data di adozione del presente decreto e fino al completamento dell'adeguamento degli ordinamenti didattici di tutti i propri corsi inseriti nel RAD di cui al § 28, le Universita' non possono procedere alla istituzione di nuovi corsi di studio. Nuovi corsi di studio possono essere successivamente istituiti secondo quanto previsto al successivo § 32. § 31) Al fine di favorire la razionalizzazione e la internazionalizzazione delle attivita' didattiche, il divieto di cui al punto § 30 non trova applicazione nei riguardi dell'istituzione di corsi di studio finalizzata all'accorpamento di corsi gia' presenti nel RAD (con contestuale cancellazione dal RAD degli stessi), ovvero di corsi omologhi a corsi gia' presenti nel RAD da attivare nella medesima sede didattica dei medesimi, che prevedano la erogazione delle attivita' didattiche interamente in lingua straniera, anche in relazione alla stipula di convenzioni con Atenei stranieri per il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto. Il divieto di cui al § 30 non trova altresi' applicazione per i corsi di laurea magistrale finalizzati alla formazione degli insegnanti della scuola, atteso che gli ordinamenti didattici degli stessi sono definiti sulla base di quanto stabilito dai relativi provvedimenti, nonche' per i corsi di studio di cui ai §§ 23, ultimo periodo. 3.2 Istituzione dei nuovi corsi di studio § 32) Fermo restando quanto indicato al precedente § 23 (relativamente ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria) e § 25 (relativamente ai corsi di studio a distanza), successivamente al termine delle operazioni di adeguamento di cui al § 28, i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere istituiti secondo quanto previsto all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; a tal fine, ciascuna Universita': A. verifica il possesso dei requisiti complessivi strutturali e di docenza della facolta' o competente struttura didattica, necessari, oltre che alla attivazione dello stesso corso, anche di tutti i corsi gia' presenti nel Regolamento didattico d'Ateneo. In caso di esito negativo della verifica, la proposta di istituzione di un nuovo corso di studio e' subordinata alla preventiva proposta di cancellazione dal RAD di altri corsi inseriti nello stesso (da attuare entro il termine di cui alla successiva lettera D), nella misura necessaria a soddisfare il possesso dei predetti requisiti complessivi da parte dei restanti corsi; B. individua la sede didattica del corso (4) , nel rispetto di quanto previsto al § 33, fatti salvi i corsi relativi alle professioni sanitarie; C. acquisisce la relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione (con riguardo anche alla possibilita' che le predette iniziative possano contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa) e il parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento competente per territorio (anche con riferimento alla coerenza degli obiettivi formativi con i fabbisogni delle relative competenze da parte del mondo del lavoro) ; D. inserisce l'ordinamento didattico del corso nel regolamento didattico d'Ateneo, secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto ministeriale n. 270/2004, dai DD.MM. relativi alle classi di laurea e di laurea magistrale e dalle linee guida di cui al § 27. § 33) In ordine alla sede didattica, che deve essere indicata per ogni corso, l'istituzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale puo' essere attuata, fatti salvi i corsi delle professioni sanitarie: b.1) nei comuni sedi legali e amministrative degli Atenei, secondo quanto riportato nell'elenco n. 1 di cui al § 29; b.2) nei comuni confinanti con quelli di cui al precedente punto b.1). 3.3. Attivazione dei corsi di studio § 34) Le Universita' attivano annualmente i corsi di laurea e di laurea magistrale subordinatamente al possesso dei requisiti necessari in termini di risorse strutturali ed umane stabiliti in attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Universita', secondo quanto indicato al § 37. § 34-bis) Considerato che i requisiti necessari previsti da ultimo in attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004 sono stati preannunciati alle Universita' statali con la ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009 e che un ulteriore loro differimento potrebbe avere effetti negativi anche sul processo di riordino dell'offerta formativa cui fa riferimento il presente Allegato, il decreto ministeriale adottato in relazione a quanto preannunciato con la ministeriale n. 160/2009 trova applicazione a decorrere dall'a.a. 2011/2012. (5) (6) § 35) L'attivazione dei corsi di studio in possesso dei requisiti necessari di cui al § 34 puo' essere attuata esclusivamente nelle sedi didattiche ove gli stessi sono istituiti secondo quanto previsto al § 33, ovvero per i corsi di studio nelle professioni sanitarie, presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario-nazionale, e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra Universita' e Regione, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. § 36) Nelle more del completamento del riordino della propria offerta formativa di cui al punto 3.1., resta ferma la facolta' da parte di ciascun Ateneo di attivare corsi di studio gia' presenti nel RAD, se in possesso dei requisiti necessari di cui al § 34, nelle stessa sede ove gli stessi sono stati legittimamente attivati nell'a.a. precedente, ovvero nelle sedi di cui al § 33, punti b.1) e b.2). 3.4. Inserimento dei corsi nella Banca dati dell'offerta formativa (sezione RAD e sezione Off.F.) § 37) Nel rispetto di quanto sopra indicato, le proposte di adeguamento e modifica degli ordinamenti didattici dei corsi esistenti (v. punto 3.1.), di istituzione di nuovi corsi (v. punto 3.2.) e di attivazione degli stessi di cui (v. punto 3.3.) sono trasmesse al Ministero mediante l'inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa, rispettivamente, sezione RAD (v. punti 3.1. e 3.2) e sezione Off.F. (v. punti 3.3), secondo quanto indicato nei provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; cio' al fine di consentire la definizione dell'offerta formativa da attivare in tempo utile per il corretto inizio dell'anno accademico. 4.Corsi di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca § 38) Fermo restando quanto indicato ai §§ 12, 14 e 21, per l'istituzione e l'attivazione: dei corsi di specializzazione, si applicano le disposizioni contenute nei provvedimenti attuativi delle norme di legge o delle direttive dell'Unione europea relative agli stessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; dei corsi di dottorato di ricerca, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e all'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito nella legge 11 luglio 2003, n. 170. Parte di provvedimento in formato grafico (1) Tale gruppo e' costituito da un coordinatore e da numero pari di componenti, meta' dei quali designati in modo paritario dalla CRUI e dal CUN. (2) Tali gruppi sono costituiti da un coordinatore e da numero pari di componenti, meta' dei quali designati in modo paritario dalla CRUI e dal CUN. (3) in relazione alle indicazioni operative fornite agli Atenei con nota del Ministro n. 781 del 16 ottobre 2001 in attuazione del DM 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario 2001-2003). (4) Per sede didattica del corso di studio, si intende quella nella quale viene svolta, in prevalenza, l'attivita' didattica relativa allo stesso. (5) Al riguardo, si sottolinea che il predetto D.M. trovera' comunque applicazione dall'a.a. 2011/2012 anche per le Universita' non statali. Tuttavia, in considerazione di quanto inizialmente fatto presente per tali Atenei nella ministeriale n. 160/2009, si ritiene che non debbano essere penalizzate le Universita' non statali che negli anni passati non hanno avuto la necessita' di sottoscrivere piani di raggiungimento dei precedenti requisiti necessari per tutti o una parte dei propri corsi di studio, in quanto i predetti requisiti erano stati inizialmente indicati a un livello significativamente piu' basso (v. ministeriale n. 91 del 5 maggio 2009); si fa pertanto presente che, ai fini dell'attuazione del DM di cui trattasi, alle Universita' non statali verra' data la possibilita' di chiedere al Ministero la riapertura della Off.F. 2010/2011, per quei corsi di studio per i quali le stesse intendono sottoscrivere piani di raggiungimento dei nuovi requisiti necessari. (6) Al termine del processo di adeguamento dell'offerta formativa di cui al § 28, sono altresi' fornite apposite indicazioni operative alle Universita' al fine di semplificare le procedure di verifica del possesso dei requisiti necessari nella fase di attivazione dei corsi di studio.