Art. 3 1. A decorrere dal 2 marzo 2011, non e' consentito per i veicoli conformi alle prescrizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto, rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, oppure vietarne l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio. 2. A decorrere dal 2 settembre 2011, non e' consentito per i nuovi tipi di veicoli non conformi alle prescrizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto, il rilascio dell'omologazione CE, o il rilascio dell'omologazione nazionale. 3. A decorrere dal 2 settembre 2012, per i nuovi veicoli non conformi alle prescrizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto, non sono piu' considerati validi, ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi a norma di detto decreto, ed e' vietata l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di tali veicoli.