Art. 3 
 
  1. A decorrere dal 2 marzo 2011, non e' consentito  per  i  veicoli
conformi alle prescrizioni fissate dal decreto del  Presidente  della
Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212,  come  modificato  dal  presente
decreto,   rifiutare   il    rilascio    dell'omologazione    CE    o
dell'omologazione nazionale, oppure vietarne  l'immatricolazione,  la
vendita o l'entrata in servizio. 
  2. A decorrere dal 2 settembre 2011, non e' consentito per i  nuovi
tipi di veicoli non conformi alle prescrizioni  fissate  dal  decreto
del Presidente della  Repubblica  10  febbraio  1981,  n.  212,  come
modificato dal presente decreto, il rilascio dell'omologazione CE,  o
il rilascio dell'omologazione nazionale. 
  3. A decorrere dal 2  settembre  2012,  per  i  nuovi  veicoli  non
conformi alle prescrizioni fissate dal decreto del  Presidente  della
Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212,  come  modificato  dal  presente
decreto, non sono piu' considerati validi, ai fini dell'art. 7, comma
1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  19
novembre 2004,  i  certificati  di  conformita'  che  accompagnano  i
veicoli  nuovi  a   norma   di   detto   decreto,   ed   e'   vietata
l'immatricolazione, la  vendita  o  l'entrata  in  servizio  di  tali
veicoli.