Art. 2 
 
 
                    Distribuzione del contributo 
 
  1. Per l'anno 2011, i comuni di cui al comma 87 dell'art.  1  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, con popolazione superiore  a  200.000
abitanti, per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del  saldo
finanziario di cui al comma 92 dell'art. 1 della  legge  13  dicembre
2010, n.220, sulla media triennale 2006-2008  delle  spese  correnti,
risulti  superiore  al  10,5  per  cento,  considerano,  come   saldo
obiettivo del patto di stabilita' interno,  l'importo  corrispondente
al 10,5 per cento della suddetta media triennale. 
  2. Per l'anno 2011, i comuni di cui al comma 87 dell'art.  1  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, con popolazione compresa tra 10.000 e
200.000 abitanti, per i quali  l'incidenza  percentuale  dell'importo
del saldo finanziario di cui al comma 92 dello stesso articolo, sulla
media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore  al
7,0 per  cento,  considerano,  come  saldo  obiettivo  del  patto  di
stabilita' interno, l'importo corrispondente al 7,0 per  cento  della
suddetta media triennale. 
  3. Per l'anno 2011, i comuni di cui al comma 87 dell'art.  1  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, con popolazione  inferiore  a  10.000
abitanti, per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del  saldo
finanziario di cui al comma 92 dello  stesso  articolo,  sulla  media
triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti  superiore  al  5,4
per cento, considerano, come saldo obiettivo del patto di  stabilita'
interno, l'importo corrispondente al 5,4  per  cento  della  suddetta
media triennale. 
  4. Per l'anno 2011, le Province di cui  al  comma  87  dell'art.  1
della legge  13  dicembre  2010,  n.220,  per  le  quali  l'incidenza
percentuale della riduzione dei trasferimenti,  operata  con  decreto
del Ministero dell'interno del 9 dicembre  2010,  sulla  media  delle
spese correnti registrate nel triennio 2006-2008 risulti superiore al
7,0 per cento, riducono il proprio saldo obiettivo di un importo pari
alla somma del valore ottenuto moltiplicando la popolazione per 1,963
e del valore ottenuto moltiplicando la  superficie  territoriale  per
248. 
  5. Ai fini del presente articolo la popolazione di  riferimento  e'
quella rilevata dall'ISTAT  al  31  dicembre  2009  e  la  superficie
territoriale, espressa in chilometri quadrati, assunta a  riferimento
e' quella relativa al 1° gennaio 2010 pubblicata sul sito dell'ISTAT.