Art. 2 Distribuzione del contributo 1. Per l'anno 2011, i comuni di cui al comma 87 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con popolazione superiore a 200.000 abitanti, per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del saldo finanziario di cui al comma 92 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore al 10,5 per cento, considerano, come saldo obiettivo del patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente al 10,5 per cento della suddetta media triennale. 2. Per l'anno 2011, i comuni di cui al comma 87 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con popolazione compresa tra 10.000 e 200.000 abitanti, per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del saldo finanziario di cui al comma 92 dello stesso articolo, sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore al 7,0 per cento, considerano, come saldo obiettivo del patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente al 7,0 per cento della suddetta media triennale. 3. Per l'anno 2011, i comuni di cui al comma 87 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del saldo finanziario di cui al comma 92 dello stesso articolo, sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore al 5,4 per cento, considerano, come saldo obiettivo del patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente al 5,4 per cento della suddetta media triennale. 4. Per l'anno 2011, le Province di cui al comma 87 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, per le quali l'incidenza percentuale della riduzione dei trasferimenti, operata con decreto del Ministero dell'interno del 9 dicembre 2010, sulla media delle spese correnti registrate nel triennio 2006-2008 risulti superiore al 7,0 per cento, riducono il proprio saldo obiettivo di un importo pari alla somma del valore ottenuto moltiplicando la popolazione per 1,963 e del valore ottenuto moltiplicando la superficie territoriale per 248. 5. Ai fini del presente articolo la popolazione di riferimento e' quella rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre 2009 e la superficie territoriale, espressa in chilometri quadrati, assunta a riferimento e' quella relativa al 1° gennaio 2010 pubblicata sul sito dell'ISTAT.