Art. 3 Entrate straordinarie 1. Nel saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista - individuato ai sensi del comma 89 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno - sono considerate le entrate originate dalla cessione di azioni o quote di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonche' quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette societa', qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, di cui al comma 10 dell'art. 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, come richiamato dal comma 4-quinquies dell'art. 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42. Roma, 23 marzo 2011 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 186