Art. 3 
 
 
                        Entrate straordinarie 
 
  1. Nel saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista -
individuato ai sensi del comma 89 dell'art. 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto
di stabilita' interno - sono considerate le entrate  originate  dalla
cessione di azioni o quote  di  societa'  operanti  nel  settore  dei
servizi pubblici locali, nonche' quelle derivanti dalla distribuzione
dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere
dalle predette societa', qualora quotate in mercati regolamentati,  e
le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare,  di  cui
al comma 10 dell'art. 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.33,
come richiamato dal comma 4-quinquies dell'art. 4  del  decreto-legge
25 gennaio 2010, n.2, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
marzo 2010, n. 42. 
 
    Roma, 23 marzo 2011 
 
                             Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                            Berlusconi                
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
         Tremonti         
 

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2011 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 10, foglio n. 186