Art. 2 
 
 
                Programmi regionali per la diffusione 
 dei defibrillatori semiautomatici esterni e relativo finanziamento 
 
  1. Le Regioni predispongono,  nei  limiti  delle  risorse  previste
dall'art. 2,  comma  46,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
programmi per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni
in base  alle  indicazioni  contenute  nel  documento  approvato  con
l'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio  2003  «Linee  guida  per  il
rilascio  dell'autorizzazione   all'utilizzo   extraospedaliero   dei
defibrillatori semiautomatici»,  nonche'  agli  ulteriori  criteri  e
modalita' indicati nell'allegato A al presente decreto. 
  2. Le risorse previste  dall'art.  2,  comma  46,  della  legge  23
dicembre 2009,  n  191,  vengono  ripartite  per  singola  Regione  e
Provincia Autonoma secondo gli importi indicati nella tabella di  cui
all'allegato B al presente decreto. Le quote individuate quali  quote
teoricamente spettanti alle Province  di  Trento  e  di  Bolzano,  in
attuazione delle disposizioni recate dal citato art.  2,  comma  109,
della legge 191/2009, sono rese disponibili per essere destinate alle
finalita' di cui al comma 126 del medesimo articolo; 
  La materiale erogazione degli  importi  di  cui  al  comma  2  alla
singola Regione e' subordinata: 
    a) per quanto attiene alle risorse relative all'anno  2010,  alla
presentazione da parte della singola Regione del programma di cui  al
comma 1 e alla sua valutazione positiva da parte del Comitato per  la
verifica dei livelli essenziali  di  assistenza  di  cui  all'art.  9
dell'Intesa Stato-Regioni  del  23  marzo  2005,  in  base  alla  sua
coerenza con i criteri e le modalita' di cui al medesimo comma; 
    b) per quanto attiene alle risorse relative all'anno  2011,  alla
presentazione da parte della singola Regione di una  relazione  sulla
prima attuazione  del  programma  di  cui  al  comma  1  e  alla  sua
valutazione positiva da parte dello stesso Comitato; 
    c) per quanto attiene alle risorse relative all' anno  2012,  per
una quota pari al 60 per cento alla  presentazione,  da  parte  della
singola Regione di una relazione sulla  prosecuzione  dell'attuazione
del programma di cui al comma 1 e alla sua  valutazione  positiva  da
parte dello stesso Comitato, per la rimanente quota del 40 per  cento
alla presentazione da parte della singola Regione, di  una  relazione
finale sul completamento dell'attuazione del  programma  e  alla  sua
valutazione positiva, da parte del medesimo Comitato. 
  4. Le Province di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del
presente decreto ai sensi dei rispettivi  statuti  e  delle  relative
norme di attuazione, a  valere  sulle  proprie  risorse  finanziarie.
Delle azioni intraprese e degli obiettivi realizzati danno notizia al
Ministero della Salute. 
  Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
Italiana. 
    Roma, 18 marzo 2011 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                                Fazio 
Il Ministro dell'economia 
e delle finanze 
Tremonti 

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2011 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 392