Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina la raccolta a distanza dei giochi
numerici a totalizzatore nazionale. 
  2. L'unico soggetto abilitato alla gestione e sviluppo  dei  giochi
numerici a totalizzatore nazionale e' il concessionario. 
  3. Per quanto non previsto dal presente decreto,  si  applicano  le
disposizioni dell'art. 24, commi da 11 a 26,  della  legge  7  luglio
2009, n. 88, nonche' quelle relative agli specifici giochi numerici a
totalizzatore nazionale raccolti a distanza.