Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. 2. L'unico soggetto abilitato alla gestione e sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e' il concessionario. 3. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonche' quelle relative agli specifici giochi numerici a totalizzatore nazionale raccolti a distanza.