Art. 3 Soggetti ammessi alla raccolta a distanza 1. Ai sensi dell'art. 24, commi 11, lettera g), e 14, della legge 7 luglio 2009, n. 88, trattandosi di un gioco per il quale la gestione e lo sviluppo sono affidati a un titolare unico di concessione, la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, e' effettuata: a) in regime concessorio e, obbligatoriamente, in via esclusiva dal concessionario, secondo quanto espressamente stabilito nell'atto di convenzione sottoscritto con AAMS; b) dai punti di vendita a distanza autorizzati da AAMS, a seguito di richiesta scritta, e all'esito positivo di apposita successiva e necessaria istruttoria, volta a verificare, nei loro confronti, i seguenti requisiti: assenza di situazioni debitorie nei confronti di AAMS, assenza di comportamenti irregolari nella conduzione della rete di vendita dei giochi pubblici, insussistenza di illeciti.