Art. 3 
 
 
              Soggetti ammessi alla raccolta a distanza 
 
  1. Ai sensi dell'art. 24, commi 11, lettera g), e 14, della legge 7
luglio 2009, n. 88, trattandosi di un gioco per il quale la  gestione
e lo sviluppo sono affidati a un titolare unico  di  concessione,  la
raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, e'
effettuata: 
    a) in regime concessorio e, obbligatoriamente, in  via  esclusiva
dal concessionario, secondo quanto espressamente stabilito  nell'atto
di convenzione sottoscritto con AAMS; 
    b) dai punti di vendita a distanza autorizzati da AAMS, a seguito
di richiesta scritta, e all'esito positivo di apposita  successiva  e
necessaria istruttoria, volta a verificare,  nei  loro  confronti,  i
seguenti requisiti: assenza di situazioni debitorie nei confronti  di
AAMS, assenza di comportamenti irregolari nella conduzione della rete
di vendita dei giochi pubblici, insussistenza di illeciti.