Art. 4 
 
 
                Contratto per la raccolta a distanza 
 
  1. Per effettuare la raccolta a distanza,  i  punti  di  vendita  a
distanza sottoscrivono con il concessionario  un  apposito  contratto
conforme al contratto-tipo, proposto dal concessionario  e  approvato
da AAMS, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi: 
    a) efficacia e durata non superiori al termine di scadenza  della
concessione; 
    b)  disciplina  delle  modalita'  della  raccolta   a   distanza,
conformemente alle disposizioni di legge e agli  altri  provvedimenti
in materia di esercizio e raccolta del gioco a distanza; 
    c) osservanza, nelle operazioni di gestione dei conti  di  gioco,
delle disposizioni vigenti in materia di contratto di conto di gioco; 
    d) individuazione delle modalita' e dei limiti di pagamento delle
vincite derivanti dalla raccolta a distanza; 
    e) obbligo di comunicazione al concessionario, in forma criptata,
dell'anagrafica dei giocatori  abilitati  sul  proprio  sistema,  che
abbiano richiesto la partecipazione a distanza ai giochi  numerici  a
totalizzatore nazionale; 
    f) obbligo  di  tempestiva  comunicazione  al  concessionario  di
qualsiasi variazione dell'anagrafica; 
    g) disciplina delle penali irrogate dal concessionario in caso di
violazione degli obblighi contrattuali; 
    h) previsione del rilascio a favore  del  concessionario  di  una
fideiussione a garanzia della corretta ed integrale esecuzione  degli
obblighi assunti; 
    i)  sospensione  della  raccolta  a  distanza,  in  presenza   di
ragionevoli  motivi,  su  iniziativa   del   concessionario,   previo
necessario e formale assenso di AAMS, nonche' su  richiesta  di  AAMS
stessa. 
  2. A favore del punto di vendita a distanza e' previsto il compenso
non inferiore a quanto stabilito  dalla  concessione  e  dalle  norme
vigenti in materia, fermo quanto previsto dall'art. 2, comma  2,  del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 
  3. Il concessionario  e'  tenuto  a  comunicare  ad  AAMS,  con  le
modalita' da essa definite, i dati relativi ai contratti stipulati ai
sensi del presente articolo.