Art. 4 Contratto per la raccolta a distanza 1. Per effettuare la raccolta a distanza, i punti di vendita a distanza sottoscrivono con il concessionario un apposito contratto conforme al contratto-tipo, proposto dal concessionario e approvato da AAMS, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi: a) efficacia e durata non superiori al termine di scadenza della concessione; b) disciplina delle modalita' della raccolta a distanza, conformemente alle disposizioni di legge e agli altri provvedimenti in materia di esercizio e raccolta del gioco a distanza; c) osservanza, nelle operazioni di gestione dei conti di gioco, delle disposizioni vigenti in materia di contratto di conto di gioco; d) individuazione delle modalita' e dei limiti di pagamento delle vincite derivanti dalla raccolta a distanza; e) obbligo di comunicazione al concessionario, in forma criptata, dell'anagrafica dei giocatori abilitati sul proprio sistema, che abbiano richiesto la partecipazione a distanza ai giochi numerici a totalizzatore nazionale; f) obbligo di tempestiva comunicazione al concessionario di qualsiasi variazione dell'anagrafica; g) disciplina delle penali irrogate dal concessionario in caso di violazione degli obblighi contrattuali; h) previsione del rilascio a favore del concessionario di una fideiussione a garanzia della corretta ed integrale esecuzione degli obblighi assunti; i) sospensione della raccolta a distanza, in presenza di ragionevoli motivi, su iniziativa del concessionario, previo necessario e formale assenso di AAMS, nonche' su richiesta di AAMS stessa. 2. A favore del punto di vendita a distanza e' previsto il compenso non inferiore a quanto stabilito dalla concessione e dalle norme vigenti in materia, fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 3. Il concessionario e' tenuto a comunicare ad AAMS, con le modalita' da essa definite, i dati relativi ai contratti stipulati ai sensi del presente articolo.