Art. 5 Gestione dei sistemi 1. Il punto di vendita a distanza realizza l'integrazione tra il proprio sistema di conti di gioco e il sistema di elaborazione del concessionario, secondo specifiche tecniche definite dal concessionario stesso e approvate da AAMS. Tale integrazione, da realizzare secondo le suddette specifiche, deve garantire: a) la trasmissione dell'anagrafica al concessionario in forma criptata, in modo da rendere possibile l'accesso in chiaro esclusivamente da parte della Commissione di cui all'art. 8, comma 5. Unitamente a tali dati, sono trasmessi in chiaro il codice di identificazione e il codice che identifica la regione di residenza del giocatore; b) l'accesso al gioco da parte di un titolare di contratto di conto di gioco, ottenuto tramite l'autenticazione sul sistema del punto di vendita a distanza; l'autorizzazione del concessionario, accordata previa verifica della trasmissione dei dati di cui alla lettera a) sul proprio sistema e dell'avvenuta autorizzazione di cui sopra; c) l'autenticazione tra il sistema di conti di gioco del punto di vendita a distanza e il sistema di elaborazione del concessionario; d) la protezione da accessi non autorizzati e da intercettazione ed alterazione dei dati scambiati tra i suddetti sistemi; e) il corretto funzionamento: del proprio sistema informatico, degli apparati di frontiera per la connessione telematica ai circuiti, dedicati o virtuali, adottati a tal fine dal punto di vendita a distanza, degli apparati di frontiera per la connessione ai canali utilizzati dai giocatori per la partecipazione a distanza al gioco; f) l'efficiente e tempestiva manutenzione del sistema di conti di gioco di titolarita' del punto di vendita a distanza e dei relativi apparati; g) l'efficiente e tempestiva rimozione di malfunzionamenti, di qualsiasi tipo e natura, che si dovessero verificare. 2. Il concessionario garantisce al punto di vendita a distanza le condizioni necessarie al corretto esercizio della raccolta dei giochi. 3. Il punto di vendita a distanza risponde dei servizi resi ai fini del gioco ed e' tenuto al pagamento delle penali, nei casi previsti dal contratto stipulato con il concessionario.