Art. 5 
 
 
                        Gestione dei sistemi 
 
  1. Il punto di vendita a distanza realizza  l'integrazione  tra  il
proprio sistema di conti di gioco e il sistema  di  elaborazione  del
concessionario,   secondo   specifiche    tecniche    definite    dal
concessionario stesso e approvate  da  AAMS.  Tale  integrazione,  da
realizzare secondo le suddette specifiche, deve garantire: 
    a) la trasmissione dell'anagrafica  al  concessionario  in  forma
criptata,  in  modo  da  rendere  possibile   l'accesso   in   chiaro
esclusivamente da parte della Commissione di cui all'art. 8, comma 5.
Unitamente a tali  dati,  sono  trasmessi  in  chiaro  il  codice  di
identificazione e il codice che identifica la  regione  di  residenza
del giocatore; 
    b) l'accesso al gioco da parte di un  titolare  di  contratto  di
conto di gioco, ottenuto tramite 
      l'autenticazione sul sistema del punto di vendita a distanza; 
      l'autorizzazione del concessionario, accordata previa  verifica
della trasmissione dei dati  di  cui  alla  lettera  a)  sul  proprio
sistema e dell'avvenuta autorizzazione di cui sopra; 
    c) l'autenticazione tra il sistema di conti di gioco del punto di
vendita a distanza e il sistema di elaborazione del concessionario; 
    d) la protezione da accessi non autorizzati e da  intercettazione
ed alterazione dei dati scambiati tra i suddetti sistemi; 
    e) il corretto funzionamento: 
      del proprio sistema informatico, 
      degli apparati di frontiera per la  connessione  telematica  ai
circuiti, dedicati o virtuali, adottati  a  tal  fine  dal  punto  di
vendita a distanza, 
      degli apparati  di  frontiera  per  la  connessione  ai  canali
utilizzati dai giocatori per la partecipazione a distanza al gioco; 
    f) l'efficiente e tempestiva manutenzione del sistema di conti di
gioco di titolarita' del punto di vendita a distanza e  dei  relativi
apparati; 
    g) l'efficiente e tempestiva rimozione  di  malfunzionamenti,  di
qualsiasi tipo e natura, che si dovessero verificare. 
  2. Il concessionario garantisce al punto di vendita a  distanza  le
condizioni  necessarie  al  corretto  esercizio  della  raccolta  dei
giochi. 
  3. Il punto di vendita a distanza risponde dei servizi resi ai fini
del gioco ed e' tenuto al pagamento delle penali, nei  casi  previsti
dal contratto stipulato con il concessionario.