Art. 6 Svolgimento del gioco 1. La partecipazione ai giochi numerici a totalizzatore nazionale con raccolta a distanza e' subordinata: a) alla titolarita' da parte del giocatore di un contratto di conto di gioco, munito del codice univoco, stipulato con un punto di vendita a distanza, che preveda espressamente la facolta' di utilizzare una o piu' delle modalita' di pagamento delle vincite, di cui all'art. 8; b) all'ottenimento da parte del punto di vendita a distanza dell'esplicito consenso all'utilizzo del proprio conto di gioco per lo svolgimento dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. 2. Il giocatore, eseguita l'identificazione sul sistema del proprio punto di vendita a distanza, accede all'interfaccia di gioco del concessionario e richiede la giocata al concessionario stesso. 3. La richiesta della giocata e' irrevocabile. 4. Al prezzo delle giocate dei diversi giochi numerici a totalizzatore nazionale si applicano le disposizioni di cui alle relative discipline di gioco. 5. Il concessionario e il punto di vendita a distanza possono accettare le richieste di giocata entro i termini stabiliti dalla disciplina di gioco. 6. Ai fini dell'autorizzazione della richiesta di giocata, di cui al comma 2, per i conti di gioco aperti da un punto di vendita a distanza: a) il sistema del concessionario comunica al sistema del punto di vendita a distanza la richiesta effettuata dal giocatore; b) il sistema del punto di vendita a distanza verifica l'esistenza di adeguata provvista sul conto di gioco, dandone comunicazione al concessionario. 7. Qualora l'autorizzazione di cui al comma 6 venga negata, il punto di vendita a distanza ne da' comunicazione al giocatore, attraverso l'interfaccia di gioco del concessionario, indicandone i motivi. 8. A seguito dell'autorizzazione di cui al comma 6, il concessionario convalida la giocata, mediante l'attribuzione alla stessa di un codice univoco e la registra sul proprio sistema. 9. Convalidata la giocata, il concessionario comunica al punto di vendita a distanza l'accettazione della giocata. 10. Ricevuta la comunicazione dell'accettazione della giocata, il punto di vendita a distanza effettua le connesse transazioni sul conto di gioco. 11. Qualora la giocata preveda l'attribuzione di premi istantanei, il concessionario attribuisce e registra i suddetti premi al momento della convalida e contestualmente ne da' comunicazione al giocatore e al punto di vendita a distanza. 12. La registrazione della giocata sul sistema del concessionario sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta di gioco. 13. Il punto di vendita a distanza contabilizza sul conto di gioco l'importo della giocata, mediante la registrazione dei dati identificativi della giocata. 14. Il concessionario e' tenuto a consentire al giocatore la stampa, a titolo di promemoria, dei dati identificativi della giocata, incluso il codice univoco ad essa attribuito nonche' la dicitura «La presente stampa e' un promemoria, non e' una ricevuta di gioco valida per la riscossione della vincita». 15. A seguito della comunicazione ufficiale degli esiti del gioco, entro lo stesso termine di cui alla relativa disciplina di gioco, il concessionario rende possibile il riscontro delle giocate vincenti sul sito informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, con indicazione del relativo codice univoco e dell'importo spettante.