Art. 6 
 
 
                        Svolgimento del gioco 
 
  1. La partecipazione ai giochi numerici a  totalizzatore  nazionale
con raccolta a distanza e' subordinata: 
    a) alla titolarita' da parte del giocatore  di  un  contratto  di
conto di gioco, munito del codice univoco, stipulato con un punto  di
vendita  a  distanza,  che  preveda  espressamente  la  facolta'   di
utilizzare una o piu' delle modalita' di pagamento delle vincite,  di
cui all'art. 8; 
    b) all'ottenimento da parte  del  punto  di  vendita  a  distanza
dell'esplicito consenso all'utilizzo del proprio conto di  gioco  per
lo svolgimento dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. 
  2. Il giocatore, eseguita l'identificazione sul sistema del proprio
punto di vendita a distanza,  accede  all'interfaccia  di  gioco  del
concessionario e richiede la giocata al concessionario stesso. 
  3. La richiesta della giocata e' irrevocabile. 
  4.  Al  prezzo  delle  giocate  dei  diversi  giochi   numerici   a
totalizzatore nazionale si applicano  le  disposizioni  di  cui  alle
relative discipline di gioco. 
  5. Il concessionario e il  punto  di  vendita  a  distanza  possono
accettare le richieste di giocata entro  i  termini  stabiliti  dalla
disciplina di gioco. 
  6. Ai fini dell'autorizzazione della richiesta di giocata,  di  cui
al comma 2, per i conti di gioco aperti da  un  punto  di  vendita  a
distanza: 
    a) il sistema del concessionario comunica al sistema del punto di
vendita a distanza la richiesta effettuata dal giocatore; 
    b)  il  sistema  del  punto  di  vendita  a   distanza   verifica
l'esistenza  di  adeguata  provvista  sul  conto  di  gioco,  dandone
comunicazione al concessionario. 
  7. Qualora l'autorizzazione di cui al  comma  6  venga  negata,  il
punto di vendita  a  distanza  ne  da'  comunicazione  al  giocatore,
attraverso l'interfaccia di gioco del concessionario,  indicandone  i
motivi. 
  8.  A  seguito  dell'autorizzazione  di  cui   al   comma   6,   il
concessionario convalida la  giocata,  mediante  l'attribuzione  alla
stessa di un codice univoco e la registra sul proprio sistema. 
  9. Convalidata la giocata, il concessionario comunica al  punto  di
vendita a distanza l'accettazione della giocata. 
  10. Ricevuta la comunicazione dell'accettazione della  giocata,  il
punto di vendita a distanza  effettua  le  connesse  transazioni  sul
conto di gioco. 
  11. Qualora la giocata preveda l'attribuzione di premi  istantanei,
il concessionario attribuisce e registra i suddetti premi al  momento
della convalida e contestualmente ne da' comunicazione al giocatore e
al punto di vendita a distanza. 
  12. La registrazione della giocata sul sistema  del  concessionario
sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta di gioco. 
  13. Il punto di vendita a distanza contabilizza sul conto di  gioco
l'importo  della  giocata,  mediante  la   registrazione   dei   dati
identificativi della giocata. 
  14. Il concessionario  e'  tenuto  a  consentire  al  giocatore  la
stampa,  a  titolo  di  promemoria,  dei  dati  identificativi  della
giocata, incluso il codice univoco  ad  essa  attribuito  nonche'  la
dicitura «La presente stampa e' un promemoria, non e' una ricevuta di
gioco valida per la riscossione della vincita». 
  15. A seguito della comunicazione ufficiale degli esiti del  gioco,
entro lo stesso termine di cui alla relativa disciplina di gioco,  il
concessionario rende possibile il riscontro  delle  giocate  vincenti
sul sito informativo dei Giochi numerici a  totalizzatore  nazionale,
con indicazione del relativo codice univoco e dell'importo spettante.