Art. 8 
 
 
                       Pagamento delle vincite 
 
  1. Entro un giorno lavorativo dalla chiusura  delle  operazioni  di
verifica di cui alle discipline di gioco, il concessionario  comunica
a ciascun punto di vendita a  distanza  le  vincite  di  importo  non
superiore a 5.200,00 euro relative ai conti di gioco di competenza. 
  2. Le vincite di importo non superiore a 5.200,00 euro sono  pagate
mediante accredito sul conto di gioco eseguito dal punto di vendita a
distanza. 
  3. Il punto di vendita a distanza comunica  al  concessionario  gli
accrediti di cui al comma 2 per i conti di  gioco  aperti  presso  il
proprio sistema. 
  4. Alle vincite di importo superiore a 5.200,00 euro  si  applicano
le disposizioni  di  cui  alle  relative  discipline  di  gioco.  Per
richiedere tali vincite, il giocatore e' tenuto a esibire, presso  il
punto di pagamento prescelto, un documento di identificazione valido,
il proprio codice fiscale e il codice univoco della giocata vincente,
nonche'  il  codice  di  identificazione  del  conto  di  gioco.   Il
concessionario adotta eventuali ulteriori misure di sicurezza per  la
riscossione delle vincite di importo  piu'  elevato,  introdotte  con
appositi provvedimenti di AAMS. 
  5. Per le vincite di cui al comma 4, AAMS istituisce  una  apposita
Commissione, composta  da  rappresentanti  dell'Amministrazione,  che
possiede  le  chiavi  per  la  decrittazione  delle  anagrafiche  dei
giocatori,  registrate  in  forma  criptata  presso  il  sistema  del
concessionario. La Commissione: 
    a) accerta l'esistenza e l'ammontare delle vincite richieste; 
    b) verifica, mediante accesso all'anagrafica,  la  corrispondenza
tra il codice fiscale e  i  dati  anagrafici  del  giocatore  che  ha
richiesto la vincita con i rispettivi dati del titolare del conto  di
gioco ; 
    c) completata con esito positivo la verifica di cui alla  lettera
b),  redige  apposito  verbale  delle  operazioni   di   verifica   e
certificazione della vincita,  del  corrispondente  importo  e  della
relativa titolarita', dandone comunicazione al concessionario; 
  6. Il  concessionario  effettua  il  pagamento,  con  le  modalita'
definite nella disciplina di gioco alla quale la giocata vincente  fa
riferimento. 
  7. E' fatto divieto al concessionario di utilizzare i  dati  ovvero
qualsivoglia informazione acquisita riguardante i giocatori, per fini
diversi da quelli disciplinati nel presente decreto. 
  8. Il concessionario  e  il  punto  di  vendita  a  distanza  danno
informazione sul proprio sito riguardo alle  procedure  di  pagamento
previste per le vincite.