Art. 8 Pagamento delle vincite 1. Entro un giorno lavorativo dalla chiusura delle operazioni di verifica di cui alle discipline di gioco, il concessionario comunica a ciascun punto di vendita a distanza le vincite di importo non superiore a 5.200,00 euro relative ai conti di gioco di competenza. 2. Le vincite di importo non superiore a 5.200,00 euro sono pagate mediante accredito sul conto di gioco eseguito dal punto di vendita a distanza. 3. Il punto di vendita a distanza comunica al concessionario gli accrediti di cui al comma 2 per i conti di gioco aperti presso il proprio sistema. 4. Alle vincite di importo superiore a 5.200,00 euro si applicano le disposizioni di cui alle relative discipline di gioco. Per richiedere tali vincite, il giocatore e' tenuto a esibire, presso il punto di pagamento prescelto, un documento di identificazione valido, il proprio codice fiscale e il codice univoco della giocata vincente, nonche' il codice di identificazione del conto di gioco. Il concessionario adotta eventuali ulteriori misure di sicurezza per la riscossione delle vincite di importo piu' elevato, introdotte con appositi provvedimenti di AAMS. 5. Per le vincite di cui al comma 4, AAMS istituisce una apposita Commissione, composta da rappresentanti dell'Amministrazione, che possiede le chiavi per la decrittazione delle anagrafiche dei giocatori, registrate in forma criptata presso il sistema del concessionario. La Commissione: a) accerta l'esistenza e l'ammontare delle vincite richieste; b) verifica, mediante accesso all'anagrafica, la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici del giocatore che ha richiesto la vincita con i rispettivi dati del titolare del conto di gioco ; c) completata con esito positivo la verifica di cui alla lettera b), redige apposito verbale delle operazioni di verifica e certificazione della vincita, del corrispondente importo e della relativa titolarita', dandone comunicazione al concessionario; 6. Il concessionario effettua il pagamento, con le modalita' definite nella disciplina di gioco alla quale la giocata vincente fa riferimento. 7. E' fatto divieto al concessionario di utilizzare i dati ovvero qualsivoglia informazione acquisita riguardante i giocatori, per fini diversi da quelli disciplinati nel presente decreto. 8. Il concessionario e il punto di vendita a distanza danno informazione sul proprio sito riguardo alle procedure di pagamento previste per le vincite.