Art. 3 
 
  Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al
precedente articolo, avra' inizio il collocamento della quartatranche
dei  certificati,  per  un  importo  massimo   del   10   per   cento
dell'ammontare nominale indicato all'art.  1  del  presente  decreto;
tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori
«specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi  dell'art.  33
del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del  2003,  citato
nelle  premesse,  che  abbiano  partecipato  all'asta   della   terza
tranchecon almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore
al  «prezzo  di  esclusione».   La   tranche   supplementare   verra'
assegnataconle modalita' indicate negli articoli 12 e 13  del  citato
decreto del 20 aprile 2011, in quanto applicabili, e verra' collocata
al prezzo  di  aggiudicazione  determinato  nell'asta  relativa  alla
tranche di cui all'art. 1 del presente decreto. 
  Gli   «specialisti»   potranno    partecipare    al    collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
15,30 del giorno 27 aprile 2011. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»   nel
collocamento supplementare e' pari al  rapporto  fra  il  valore  dei
certificati di cui lo specialista e' risultato  aggiudicatario  nelle
ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ», ivi  compresa  quella  di  cui
all'art. 1  del  presente  decreto,  ed  il  totale  complessivamente
assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a  partecipare
al collocamento supplementare. 
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.