Art. 6 
 
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini  con  la  denominazione  di  origine  controllata
«Falerio»  e'  tenuto,  a  norma  di  legge,   all'osservanza   delle
condizioni e dei requisiti  stabiliti  nell'annesso  disciplinare  di
produzione. 
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 maggio 2011 
    
 
                            Il direttore generale ad interim: Vaccari