Art. 3 
 
 
                    Fasce di fatturato e aliquote 
 
  1. Per tutte le altre imprese iscritte nel registro  delle  imprese
diverse da quelle individuate nell'art. 2, commi 1 e  2,  il  diritto
annuale e' determinato, con riferimento alla sede legale,  applicando
al fatturato dell'esercizio 2010 le seguenti misure fisse o  aliquote
per scaglioni di fatturato: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  2. Per le imprese con ragione di societa' semplice non  agricola  e
le societa' di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo  2
febbraio 2001, n. 96, tenute fino all'anno 2010 al versamento  di  un
diritto  annuale  in   misura   fissa,   il   diritto   annuale   e',
transitoriamente, dovuto nella misura fissa  prevista  per  il  primo
scaglione di fatturato. 
  3. Per le imprese con ragione di societa' semplice agricola, tenute
fino all'anno 2010 al versamento di  un  diritto  annuale  in  misura
fissa, il diritto annuale e', transitoriamente, dovuto nel  cinquanta
per cento della misura fissa  prevista  per  il  primo  scaglione  di
fatturato.