Art. 7 
 
 
            Obblighi e responsabilita' del concessionario 
 
  1. Il concessionario e' obbligato a garantire: 
    a) la corretta gestione delle anagrafiche e dei  conti  di  gioco
secondo quanto stabilito dal presente decreto; 
    b) la fruizione del gioco attraverso apparati di frontiera per la
connessione telematica ai circuiti, dedicati o  virtuali  adottati  a
tal fine dai punti vendita a distanza e degli apparati  di  frontiera
per la connessione ai canali di comunicazione  (ivi  compresi  quelli
telematici  e   telefonici)   utilizzati   dai   giocatori   per   la
partecipazione a distanza al gioco; 
    c) l'adeguata informazione nei  confronti  dei  punti  vendita  a
distanza e dei giocatori riguardo  la  gestione  delle  contestazioni
relative all'esito delle giocate, le vincite spettanti  ai  giocatori
ed il loro regolare pagamento, 
    d) la tempestiva sollecitazione  del  punto  vendita  a  distanza
dell'avvenuto accredito sui conti di gioco delle vincite spettanti ai
giocatori,  nei  casi   di   mancato   ricevimento   della   relativa
comunicazione,  da  parte  del  punto  vendita  a  distanza   stesso,
segnalando ad AAMS i casi  in  cui  l'inadempienza  permane  anche  a
seguito del sollecito. 
  2. E' fatto divieto al concessionario di utilizzare i  dati  ovvero
qualsivoglia informazione acquisita riguardante i giocatori, per fini
diversi da quelli disciplinati nel presente decreto.