Art. 7 Obblighi e responsabilita' del concessionario 1. Il concessionario e' obbligato a garantire: a) la corretta gestione delle anagrafiche e dei conti di gioco secondo quanto stabilito dal presente decreto; b) la fruizione del gioco attraverso apparati di frontiera per la connessione telematica ai circuiti, dedicati o virtuali adottati a tal fine dai punti vendita a distanza e degli apparati di frontiera per la connessione ai canali di comunicazione (ivi compresi quelli telematici e telefonici) utilizzati dai giocatori per la partecipazione a distanza al gioco; c) l'adeguata informazione nei confronti dei punti vendita a distanza e dei giocatori riguardo la gestione delle contestazioni relative all'esito delle giocate, le vincite spettanti ai giocatori ed il loro regolare pagamento, d) la tempestiva sollecitazione del punto vendita a distanza dell'avvenuto accredito sui conti di gioco delle vincite spettanti ai giocatori, nei casi di mancato ricevimento della relativa comunicazione, da parte del punto vendita a distanza stesso, segnalando ad AAMS i casi in cui l'inadempienza permane anche a seguito del sollecito. 2. E' fatto divieto al concessionario di utilizzare i dati ovvero qualsivoglia informazione acquisita riguardante i giocatori, per fini diversi da quelli disciplinati nel presente decreto.