Art. 3 1. Le Regioni devono provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti valori nell'acqua erogata quale che ne sia l'utilizzo, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti. 2. Nell'ambito dell'informativa di cui al comma 1, le Regioni devono, inoltre, informare circa le modalita' per ridurre i rischi legati all'acqua potabile per la quale e' stata concessa la deroga, e in particolare circa l'utilizzo da parte di neonati e di bambini fino all'eta' di 3 anni.