Art. 3 
 
  1.  Le  Regioni  devono  provvedere  ad  informare  la  popolazione
interessata in attuazione del disposto di cui all'articolo 13,  comma
11, del decreto legislativo 2 febbraio  2001,  n.  31,  relativamente
alle elevate concentrazioni dei predetti  valori  nell'acqua  erogata
quale che ne sia  l'utilizzo,  compreso  quello  per  la  produzione,
preparazione o trattamento degli alimenti. 
  2. Nell'ambito dell'informativa di  cui  al  comma  1,  le  Regioni
devono, inoltre, informare circa le modalita' per  ridurre  i  rischi
legati all'acqua potabile per la quale e' stata concessa la deroga, e
in particolare circa l'utilizzo da parte di neonati e di bambini fino
all'eta' di 3 anni.