Art. 10 1. Per consentire il ripristino dell'attraversamento ferroviario demolito in conseguenza dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3800 del 6 agosto 2009 e successive modificazioni provvede a realizzare un sottopassaggio ferroviario. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili nella contabilita' speciale intestata al Commissario delegato, nel limite massimo di spesa di euro 4.300.000,00.