Art. 10 
 
  1. Per consentire il  ripristino  dell'attraversamento  ferroviario
demolito in conseguenza dell'esplosione e dell'incendio  verificatisi
in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria  di  Viareggio,  in
provincia di Lucca, il Commissario delegato di cui all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3800 del  6  agosto  2009  e
successive modificazioni  provvede  a  realizzare  un  sottopassaggio
ferroviario. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1  si  provvede  a  valere  sulle
risorse  disponibili  nella  contabilita'   speciale   intestata   al
Commissario  delegato,  nel  limite  massimo   di   spesa   di   euro
4.300.000,00.