Art. 4 1. Dopo il comma 4 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 sono aggiunti i seguenti commi: «5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite del Soggetto attuatore individuato dal Commissario delegato con decreto n. 2436 del 18 maggio 2011, provvede, a valere sulle risorse di cui al comma 4, all'individuazione e all'organizzazione di strutture anche temporanee destinate all'accoglienza dei minori non accompagnati, nonche' a garantire copertura finanziaria degli oneri derivanti dai trasferimenti dei medesimi minori dal luogo di rinvenimento al comune di destinazione che provvedera' all'assistenza. 6. Il Soggetto attuatore di cui al comma 5 provvede altresi', entro i limiti delle risorse di cui al comma 4, a rimborsare le spese sostenute dai comuni a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accoglienza dei minori non accompagnati provenienti dal Nord Africa. 7. Il Soggetto attuatore per la gestione delle risorse di cui al comma 4 e' altresi' autorizzato ad aprire una apposita contabilita' speciale.».