Art. 4 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 5 dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile  2011  sono  aggiunti  i
seguenti commi: 
  «5. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  per  il
tramite del Soggetto attuatore individuato dal  Commissario  delegato
con decreto n. 2436 del 18 maggio  2011,  provvede,  a  valere  sulle
risorse di cui al comma 4, all'individuazione e all'organizzazione di
strutture anche temporanee destinate all'accoglienza dei  minori  non
accompagnati, nonche' a garantire copertura finanziaria  degli  oneri
derivanti  dai  trasferimenti  dei  medesimi  minori  dal  luogo   di
rinvenimento   al   comune   di    destinazione    che    provvedera'
all'assistenza. 
  6. Il Soggetto attuatore di cui al comma 5 provvede altresi', entro
i limiti delle risorse di cui al  comma  4,  a  rimborsare  le  spese
sostenute  dai  comuni  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2011   per
l'accoglienza  dei  minori  non  accompagnati  provenienti  dal  Nord
Africa. 
  7. Il Soggetto attuatore per la gestione delle risorse  di  cui  al
comma 4 e' altresi' autorizzato ad aprire una  apposita  contabilita'
speciale.».