Art. 7 
 
  1. Al fine di garantire uniformita' nelle  prestazioni  erogate  ai
cittadini provenienti dai paesi del Nord-Africa, di cui  all'art.  1,
comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  del
13 aprile 2001, n. 3933 e la piu' ampia accoglienza degli stessi  nel
territorio regionale, i Soggetti attuatori, di cui all'art. 1,  comma
4 dell'ordinanza medesima sono autorizzati a  stipulare  contratti  o
convenzioni,   con   soggetti   pubblici   o    privati,    all'esito
dell'esperimento di apposite ricerche di mercato, in cui venga  anche
valutata l'eventuale esperienza pregressa nel settore dei richiedenti
asilo garantendo servizi equivalenti a quelli previsti dal capitolato
d'appalto del Ministero dell'Interno per la gestione  dei  Centri  di
Assistenza Richiedenti Asilo (CARA), o con il Manuale  operativo  per
l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e  integrazione
per richiedenti e titolari di protezione internazionale (S.P.R.A.R.).
Tali attivita'  sono  espletate  compatibilmente  con  la  situazione
emergenziale in atto. 
  2. Per l'attivita' di monitoraggio e di riscontro dei servizi  resi
in convenzione e per la liquidazione  dei  relativi  corrispettivi  i
Soggetti attuatori potranno avvalersi anche degli enti locali nel cui
territorio sono collocate le strutture o di altri enti qualificati. 
  3. Ai  fini  della  determinazione  dei  corrispettivi  i  Soggetti
attuatori non possono superare l'importo omnicomprensivo  giornaliero
di  euro  46,00  pro-capite,   salvo   situazioni   eccezionali,   da
autorizzarsi preventivamente da parte del Commissario delegato. 
  4.  In  relazione  all'esigenza   di   favorire   la   piu'   ampia
distribuzione  nel  territorio  dei  cittadini  richiedenti  asilo  i
Soggetti  attuatori,  di  cui  al  comma  1,   sono   autorizzati   a
corrispondere, in relazione ai posti effettivamente convenzionati con
le strutture, l'importo  fisso  giornaliero  procapite,  per  ciascun
richiedente asilo, cosi determinato: fino a 40 posti euro 8, da 41  a
70 posti euro 7, da 71 posti a 120 posti euro 6 e da oltre 121  posti
euro  5,  indipendentemente   dall'effettivo   utilizzo   del   posto
convenzionato. Gli importi relativi ai posti utilizzati sono  portati
in detrazione. 
  5. Nel caso in cui la convenzione sia stipulata con soggetti  privi
di partita iva il corrispettivo convenuto si intende erogato a titolo
di contributo. 
  6. Al fine di assicurare l'accoglienza e l'assistenza dei  migranti
o profughi provenienti dai Paesi del Nord Africa collocati  presso  i
Centri governativi, i Prefetti sono autorizzati a stipulare, fino  al
termine dello stato  di  emergenza,  atti  aggiuntivi  rispetto  alle
convenzioni in essere per potenziare la ricettivita' e  garantire  la
fornitura dei servizi. Gli atti necessari sono adottati in virtu' dei
poteri e delle  deroghe  previste  dall'art.  4,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011, n.  3924,
ed in  coerenza  con  le  indicazioni  del  Commissario  delegato.  I
Prefetti trasmettono al Soggetto attuatore  di  cui  al  comma  1  le
fatture  relative  ai  suddetti  maggiori  oneri,   corredate   della
dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione, del visto  di
liquidazione e di ogni altro documento necessario al pagamento. 
  7. I Soggetti attuatori di  cui  al  comma  1  sono  autorizzati  a
stipulare apposite polizze assicurative per la  copertura  dei  danni
eventualmente provocati alle strutture deputate  all'accoglienza  dei
migranti e profughi. 
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a  carico
delle risorse assegnate al Commissario delegato di cui  all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933/2011.