Art. 7 1. Al fine di garantire uniformita' nelle prestazioni erogate ai cittadini provenienti dai paesi del Nord-Africa, di cui all'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2001, n. 3933 e la piu' ampia accoglienza degli stessi nel territorio regionale, i Soggetti attuatori, di cui all'art. 1, comma 4 dell'ordinanza medesima sono autorizzati a stipulare contratti o convenzioni, con soggetti pubblici o privati, all'esito dell'esperimento di apposite ricerche di mercato, in cui venga anche valutata l'eventuale esperienza pregressa nel settore dei richiedenti asilo garantendo servizi equivalenti a quelli previsti dal capitolato d'appalto del Ministero dell'Interno per la gestione dei Centri di Assistenza Richiedenti Asilo (CARA), o con il Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale (S.P.R.A.R.). Tali attivita' sono espletate compatibilmente con la situazione emergenziale in atto. 2. Per l'attivita' di monitoraggio e di riscontro dei servizi resi in convenzione e per la liquidazione dei relativi corrispettivi i Soggetti attuatori potranno avvalersi anche degli enti locali nel cui territorio sono collocate le strutture o di altri enti qualificati. 3. Ai fini della determinazione dei corrispettivi i Soggetti attuatori non possono superare l'importo omnicomprensivo giornaliero di euro 46,00 pro-capite, salvo situazioni eccezionali, da autorizzarsi preventivamente da parte del Commissario delegato. 4. In relazione all'esigenza di favorire la piu' ampia distribuzione nel territorio dei cittadini richiedenti asilo i Soggetti attuatori, di cui al comma 1, sono autorizzati a corrispondere, in relazione ai posti effettivamente convenzionati con le strutture, l'importo fisso giornaliero procapite, per ciascun richiedente asilo, cosi determinato: fino a 40 posti euro 8, da 41 a 70 posti euro 7, da 71 posti a 120 posti euro 6 e da oltre 121 posti euro 5, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posto convenzionato. Gli importi relativi ai posti utilizzati sono portati in detrazione. 5. Nel caso in cui la convenzione sia stipulata con soggetti privi di partita iva il corrispettivo convenuto si intende erogato a titolo di contributo. 6. Al fine di assicurare l'accoglienza e l'assistenza dei migranti o profughi provenienti dai Paesi del Nord Africa collocati presso i Centri governativi, i Prefetti sono autorizzati a stipulare, fino al termine dello stato di emergenza, atti aggiuntivi rispetto alle convenzioni in essere per potenziare la ricettivita' e garantire la fornitura dei servizi. Gli atti necessari sono adottati in virtu' dei poteri e delle deroghe previste dall'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011, n. 3924, ed in coerenza con le indicazioni del Commissario delegato. I Prefetti trasmettono al Soggetto attuatore di cui al comma 1 le fatture relative ai suddetti maggiori oneri, corredate della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione, del visto di liquidazione e di ogni altro documento necessario al pagamento. 7. I Soggetti attuatori di cui al comma 1 sono autorizzati a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei danni eventualmente provocati alle strutture deputate all'accoglienza dei migranti e profughi. 8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse assegnate al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933/2011.