Art. 8 
 
  1. Al fine di  soddisfare  le  maggiori  esigenze  derivanti  dalla
necessita' di fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3918  del  18  gennaio
2011, il Commissario delegato e' autorizzato  ad  assumere  personale
tecnico-amministrativo con contratto di collaborazione  coordinata  e
continuativa, nel limite complessivo di  quattro  unita',  nonche'  a
stipulare un contratto di consulenza professionale, avvalendosi delle
deroghe di cui all'art. 6 e con oneri  posti  a  carico  dell'art.  7
della  medesima  ordinanza.  Il  Commissario  delegato  puo'  inoltre
avvalersi, anche in deroga alla normativa vigente,  di  personale  di
Amministrazioni ed Enti pubblici, nel limite  complessivo  di  cinque
unita', che viene posto in posizione di comando o di distacco  presso
l'Ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro giorni 15
dalla richiesta. 
  2. Il  comma  6  dell'art.  7  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n.  3531  del  7  luglio  2006,  e  successive
modifiche ed integrazioni, e' soppresso. 
  3. All'art. 6  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3918 del 18 gennaio 2011 e' aggiunta la seguente  alinea:
«- art. 7 del decreto  legislativo  n.  165  del  2001  e  successive
modificazioni.». 
  4. All'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3531 del 7 luglio 2006,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, le  frasi:  «della  provincia  e  del  comune  di  Vibo
Valentia» e: «per  ciascuna  delle  predette  amministrazioni»,  sono
soppresse.