Art. 8 1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessita' di fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3918 del 18 gennaio 2011, il Commissario delegato e' autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite complessivo di quattro unita', nonche' a stipulare un contratto di consulenza professionale, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 6 e con oneri posti a carico dell'art. 7 della medesima ordinanza. Il Commissario delegato puo' inoltre avvalersi, anche in deroga alla normativa vigente, di personale di Amministrazioni ed Enti pubblici, nel limite complessivo di cinque unita', che viene posto in posizione di comando o di distacco presso l'Ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro giorni 15 dalla richiesta. 2. Il comma 6 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, e successive modifiche ed integrazioni, e' soppresso. 3. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3918 del 18 gennaio 2011 e' aggiunta la seguente alinea: «- art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni.». 4. All'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, e successive modifiche ed integrazioni, le frasi: «della provincia e del comune di Vibo Valentia» e: «per ciascuna delle predette amministrazioni», sono soppresse.