Art. 9 1. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 e' inserito il seguente comma: «6. Per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita dei soggetti residenti in abitazioni oggetto di ordinanza sindacale di sgombero che hanno subito un grave pregiudizio economico per la perdita dei beni ubicati nelle predette abitazioni, il Commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo fino al 75% del danno subito dai beni mobili registrati e non registrati, entro il limite massimo di 5.000,00 euro, anche in anticipazione, sulla base delle spese fatturate per la riparazione o, in caso di rottamazione, sulla base del valore complessivo dei beni, strettamente necessari al recupero delle normali condizioni di vita ed esclusi i beni di lusso, per un importo non inferiore a 500 euro, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti. Ai relativi oneri, nel limite massimo di euro 220.000,00, si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'art. 8, comma 1.».