Art. 9 
 
  1. All'art. 5  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 e' inserito il  seguente  comma:
«6. Per consentire il ritorno alle normali  condizioni  di  vita  dei
soggetti residenti in abitazioni oggetto di  ordinanza  sindacale  di
sgombero che hanno subito  un  grave  pregiudizio  economico  per  la
perdita dei beni ubicati nelle predette  abitazioni,  il  Commissario
delegato e' autorizzato ad erogare un  contributo  fino  al  75%  del
danno subito dai beni mobili registrati e non  registrati,  entro  il
limite massimo di 5.000,00 euro, anche in anticipazione,  sulla  base
delle spese fatturate per la riparazione o, in caso di  rottamazione,
sulla base del valore complessivo dei beni, strettamente necessari al
recupero delle normali condizioni di vita ed esclusi i beni di lusso,
per un importo non inferiore a 500 euro, secondo voci  e  percentuali
di contribuzione, criteri di  priorita'  e  modalita'  attuative  che
saranno  fissate  dal  Commissario   delegato   stesso   con   propri
provvedimenti.  Ai  relativi  oneri,  nel  limite  massimo  di   euro
220.000,00, si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'art.  8,
comma 1.».