Art. 11 Durata e disposizioni generali 1. Impregiudicato quanto previsto al precedente art.7, il presente Accordo di Programma ha durata sino al completamento delle opere in esso previste, comunque non oltre 4 anni dalla sottoscrizione del presente Accordo che potra' essere modificato e/o prorogato nelle modalita' e nei termini previa concorde volonta' delle Parti firmatarie. 2. Il presente Accordo sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige ai sensi della vigente normativa regionale. 3. Qualora l'inadempimento di una Parte comprometta l'attuazione del presente Accordo, si intraprenderanno le azioni derivanti dalla responsabilita' per inadempimento di cui all'art. 6. 4. Il Collegio di vigilanza accerta la conclusione dell'iter dell'Accordo di Programma. 5. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 le parti si impegnano, informandosi reciprocamente , a fare si che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle parti e comunque connessi con il presente Accordo, saranno oggetto di trattamento automatizzato e non, per le finalita' gestionali ed amministrative inerenti il presente Accordo. Il conferimento dei dati e' necessario per l'assolvimento delle predette finalita' ed in difetto non sara' possibile realizzarle in tutto o in parte.