Art. 11 
 
 
                   Durata e disposizioni generali 
 
  1. Impregiudicato quanto previsto al precedente art.7, il  presente
Accordo di Programma ha durata sino al completamento delle  opere  in
esso previste, comunque non oltre 4  anni  dalla  sottoscrizione  del
presente Accordo che potra' essere  modificato  e/o  prorogato  nelle
modalita'  e  nei  termini  previa  concorde  volonta'  delle   Parti
firmatarie. 
  2. Il presente Accordo sara' pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana e sul Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Trentino Alto Adige ai sensi della vigente normativa regionale. 
  3. Qualora l'inadempimento di una  Parte  comprometta  l'attuazione
del presente Accordo, si intraprenderanno le azioni  derivanti  dalla
responsabilita' per inadempimento di cui all'art. 6. 
  4. Il  Collegio  di  vigilanza  accerta  la  conclusione  dell'iter
dell'Accordo di Programma. 
  5. Ai sensi e per gli effetti di  quanto  disposto  dal  D.Lgs.  n.
196/2003 le parti si impegnano, informandosi reciprocamente , a  fare
si che tutti i rispettivi dati personali forniti  direttamente  dalle
parti e comunque connessi con il presente Accordo, saranno oggetto di
trattamento automatizzato e  non,  per  le  finalita'  gestionali  ed
amministrative inerenti il presente Accordo. Il conferimento dei dati
e' necessario per  l'assolvimento  delle  predette  finalita'  ed  in
difetto non sara' possibile realizzarle in tutto o in parte.