Art. 3 Prestazioni delle parti 3.1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel precedente art. 2 la Provincia, nel rispetto delle norme vigenti, si impegna a: - garantire la realizzazione degli interventi di riqualificazione, realizzazione ex novo e trasformazione riportati nel citato Allegato B, in osservanza di quanto stabilito nel progetto preliminare, parte integrante del presente Accordo, e della vigente normativa in materia; - effettuare l'affidamento della progettazione definitiva per appalto delle opere sulla base della progettazione preliminare fornita dall'Amministrazione militare; - provvedere alla nomina di un Responsabile della progettazione, di un direttore dei lavori, di un responsabile del procedimento in fase esecutiva, di un coordinatore per l'esecuzione; - acquisire ed approvare, ai fini del finanziamento e della redazione della documentazione di appalto, il progetto definitivo e il piano di sicurezza e coordinamento relativi agli interventi da effettuare nelle infrastrutture militari di cui al progetto preliminare ed a sottoporre lo stesso alla validazione da parte del Ministero della Difesa; - effettuare l'appalto delle opere, ai sensi delle normative vigenti in materia; - assumere a proprio carico gli oneri finanziari connessi con l'effettuazione della direzione dei lavori ed il collaudo in corso d'opera e definitivo degli interventi infrastrutturali. Per detto collaudo sara' nominata una Commissione mista composta da un Presidente e un membro designato dal Ministero della Difesa ed un membro nominato dall'Amministrazione provinciale. Detta commissione procedera', durante e ad ultimazione dei lavori, alla verifica tecnica degli stessi al fine di accertarne la perfetta corrispondenza al progetto approvato. In difetto si procedera', tramite la ditta appaltatrice, all'integrazione delle parti mancanti o incomplete; - assicurare, secondo la scansione delle fasi previste dal diagramma funzionale, la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del presente Accordo, cosi' come specificato nel quadro economico di cui al progetto preliminare; - assumere a proprio carico ogni responsabilita' ed onere connessi con l'esecuzione degli interventi sulle infrastrutture militari consegnate alla Provincia, secondo le modalita' previste nel presente Accordo; - prendere in consegna temporanea le infrastrutture militari oggetto degli interventi, nel rispetto delle fasi indicate nel diagramma funzionale allegato, e comunque soltanto per il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli interventi; - ad acquisire ed a prendere in consegna gli immobili riportati all'art. 2 punto 2.2 let. b. che saranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; 3.2. Il Ministero della Difesa si impegna a: - consegnare alla Provincia, per il tramite dell'Agenzia del Demanio, secondo le fasi indicate nell'allegato D diagramma funzionale, gli immobili indicati all'art. 2 punto 2.2 lett. b), e precisamente: • caserma "Rossi" di MERANO; • comprensorio denominato "Ex-Reatto" ubicato nel comune di BRESSANONE. Con il consenso della Provincia Autonoma di Bolzano si precisa che: • viene ceduta l'intera caserma "Rossi" mentre nell'intesa era prevista la cessione di una sola aliquota di tale caserma. • la caserma "Battisti" sara' ceduta, solo in parte, nei prossimi accordi, mentre nell'Intesa del 10 agosto 2007 era prevista l'intera cessione. • il poligono S.Maurizio di Bolzano e il deposito munizioni di Stilves saranno ceduti nei prossimi accordi, mentre la loro cessione era prevista nell'attuazione della seconda e terza fase dell'intesa. • il comprensorio denominato "Ex-Reatto" viene inserito nel presente Accordo anche se non contemplato nell'Intesa del 10/08/2007. - consegnare alla Provincia le infrastrutture militari oggetto degli interventi libere da persone e cose, anche interposte, nel rispetto delle fasi indicate nell'allegato diagramma funzionale; validare i successivi livelli di progettazione; - vigilare il regolare andamento dei lavori tramite un "referente" da affiancare ai responsabili nominati dalla Provincia; - cedere alla Provincia, in un futuro accordo di programma, l'area "campo sportivo" presente nel comune di Varna adiacente alla caserma "Verdone" dopo che l'Agenzia del demanio ne avra' stimato il valore. 3.3. L'Agenzia del Demanio, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero della Difesa in ordine alla puntuale attuazione degli accordi, si impegna a: - effettuare la consegna provvisoria e definitiva alla Provincia degli immobili indicati all'art. 2, punto 2.2 lett. b); - trasferire in proprieta' alla Provincia gli immobili indicati all'art. 2 punto 2.2 lett. b), ad ultimazione e collaudo finale dei lavori; 3.4 Eventuali modifiche progettuali e/o realizzative non sostanziali, che si rendessero necessarie in fase di realizzazione degli interventi, potranno essere approvate dai soggetti interessati secondo le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici senza che cio' determini alcuna modifica al presente Accordo.