Art. 5 Oneri 1. La stima degli oneri relativi alla progettazione ed all'esecuzione dei lavori da effettuare per gli interventi sopra descritti e' riportata nel quadro economico di cui al fascicolo l del progetto preliminare, parte integrante del presente Accordo. 2. Eventuali risparmi sul costo dei lavori dovuti a ribassi d'asta, rispetto agli importi indicati nel quadro economico, saranno utilizzati per l'esecuzione di ulteriori lavori, di pari importo, da eseguirsi su infrastrutture del Ministero. Al riguardo, la parti si impegnano a definire tali lavori nei successivi Accordi. 3. Nell'ipotesi in cui l'importo dei lavori previsto nel progetto preliminare dovesse risultare inferiore o superiore a quello quantificato nei livelli di progettazione successivi, le parti concorderanno rispettive modifiche delle prestazioni, salvo quanto accordato al precedente punto 2. 4. I successivi livelli di progettazione dovranno essere elaborati entro e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente Accordo ed entro i successivi otto mesi dovra' essere bandita la gara di appalto; 5. Le parti si danno altresi' atto che ciascuna, per quanto di propria spettanza, si fara' soggetto diligente nell'adempimento di quanto necessario per il buon andamento e la finalizzazione dell'operazione; 6. L'Amministrazione provinciale, secondo la scansione delle fasi previste dal diagramma funzionale di cui all'Allegato D, assicura la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del presente Accordo, cosi' come specificato nel quadro economico di cui al progetto preliminare riportato in Allegato C.