Art. 5 
 
 
                                Oneri 
 
  1.  La  stima  degli   oneri   relativi   alla   progettazione   ed
all'esecuzione dei lavori da  effettuare  per  gli  interventi  sopra
descritti e' riportata nel quadro economico di cui al fascicolo l del
progetto preliminare, parte integrante del presente Accordo. 
  2. Eventuali risparmi sul costo dei lavori dovuti a ribassi d'asta,
rispetto  agli  importi  indicati  nel  quadro   economico,   saranno
utilizzati per l'esecuzione di ulteriori lavori, di pari importo,  da
eseguirsi su infrastrutture del Ministero. Al riguardo, la  parti  si
impegnano a definire tali lavori nei successivi Accordi. 
  3. Nell'ipotesi in cui l'importo dei lavori previsto  nel  progetto
preliminare  dovesse  risultare  inferiore  o  superiore   a   quello
quantificato  nei  livelli  di  progettazione  successivi,  le  parti
concorderanno rispettive modifiche delle  prestazioni,  salvo  quanto
accordato al precedente punto 2. 
  4. I successivi livelli di progettazione dovranno essere  elaborati
entro e non oltre 12 mesi dalla data di  pubblicazione  del  presente
Accordo ed entro i successivi otto mesi dovra' essere bandita la gara
di appalto; 
  5. Le parti si danno altresi' atto  che  ciascuna,  per  quanto  di
propria spettanza, si fara' soggetto  diligente  nell'adempimento  di
quanto  necessario  per  il  buon  andamento  e   la   finalizzazione
dell'operazione; 
  6. L'Amministrazione provinciale, secondo la scansione  delle  fasi
previste dal diagramma funzionale di cui all'Allegato D, assicura  la
disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie per  l'attuazione
del presente Accordo, cosi' come specificato nel quadro economico  di
cui al progetto preliminare riportato in Allegato C.