Art. 6 
 
 
                    Programmazione delle consegne 
 
    1. Il Ministero della Difesa provvedera': 
      a) alla consegna temporanea alla Provincia delle infrastrutture
militari denominate caserma "Polonio" di MERANO,  caserma  "Battisti"
di MERANO, Palazzo Alti Comandi di BOLZANO, caserma "Vittorio Veneto"
di BOLZANO, Base Logistica di CORVARA, Area addestrativa  di  TETTONI
DI ORA, caserma "Schenoni"  di  BRESSANONE,  caserma  "Lugramani"  di
BRUNICO, per l'esecuzione contestuale  degli  interventi  di  cui  al
progetto preliminare allegato al presente Accordo, nel rispetto delle
fasi indicate nell'allegato diagramma funzionale in allegato D e  nel
cronoprogramma parte integrante del progetto preliminare.; 
      b)  alla  consegna  anticipata  e  provvisoria  degli  immobili
indicati all'art. 2 punto 2.2 lett.b), tramite l'Agenzia del demanio; 
      La consegna definitiva degli  immobili  di  cui  alla  suddetta
lettera  b),  ai  fini  del  trasferimento  alla  Provincia,  tramite
l'Agenzia  del  Demanio;  avra'  luogo  come  meglio  specificato  al
successivo punto 6, ad esito positivo del collaudo finale dei lavori. 
    2. La Provincia procedera' alla riconsegna  delle  infrastrutture
militari indicate al precedente punto 1 lett.a), ad avvenuto collaudo
delle opere  realizzate,  in  modo  tale  da  garantirne  l'immediato
utilizzo da parte del Ministero. 
    3. La consegna  anticipata  e  provvisoria  delle  infrastrutture
indicate all'art. 2 punto 2.2 lett.b) garantisce  alla  Provincia  la
mera detenzione dell'immobile ma  non  costituisce  titolo  per  ogni
eventuale azione di rivendica di diritti o di  pretese  di  qualsiasi
genere, salvo l'esercizio dei diritti espressamente concordati  dalle
Parti e quelli derivanti dall'esecuzione del presente Accordo; 
    4. Nel periodo intercorrente tra la  consegna  provvisoria  delle
infrastrutture di cui al precedente punto 3 e la consegna  definitiva
delle stesse, che avra' luogo successivamente  al  positivo  collaudo
finale delle opere realizzate  ai  sensi  del  presente  Accordo,  la
Provincia potra' dare inizio ai lavori di recupero  e  trasformazione
degli immobili  ricevuti  in  consegna  provvisoria,  fermo  restando
quanto disposto dal successivo articolo 7; 
    5. La consegna definitiva degli immobili, ai fini del  successivo
trasferimento  definitivo,  sara'   perfezionata   dall'Agenzia   del
Demanio, entro 90 giorni dal collaudo definitivo delle opere  di  cui
al presente Accordo avvenuto con esito favorevole; 
    6. In ogni caso la Provincia si impegna a consegnare i  complessi
infrastrutturali in parola ultimati e  collaudati  con  le  modalita'
sopra descritte e in  conformita'  a  quanto  previsto  dal  progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo, assumendo a proprio carico ogni
rischio derivante dall'esecuzione dei lavori, ivi compresi  eventuali
ritardi, che dovessero comportare aumento dei costi di realizzazione,
senza nulla pretendere a tale titolo, purche' tali ritardi non  siano
addebitabili all'Amministrazione della Difesa.