Art. 6 Programmazione delle consegne 1. Il Ministero della Difesa provvedera': a) alla consegna temporanea alla Provincia delle infrastrutture militari denominate caserma "Polonio" di MERANO, caserma "Battisti" di MERANO, Palazzo Alti Comandi di BOLZANO, caserma "Vittorio Veneto" di BOLZANO, Base Logistica di CORVARA, Area addestrativa di TETTONI DI ORA, caserma "Schenoni" di BRESSANONE, caserma "Lugramani" di BRUNICO, per l'esecuzione contestuale degli interventi di cui al progetto preliminare allegato al presente Accordo, nel rispetto delle fasi indicate nell'allegato diagramma funzionale in allegato D e nel cronoprogramma parte integrante del progetto preliminare.; b) alla consegna anticipata e provvisoria degli immobili indicati all'art. 2 punto 2.2 lett.b), tramite l'Agenzia del demanio; La consegna definitiva degli immobili di cui alla suddetta lettera b), ai fini del trasferimento alla Provincia, tramite l'Agenzia del Demanio; avra' luogo come meglio specificato al successivo punto 6, ad esito positivo del collaudo finale dei lavori. 2. La Provincia procedera' alla riconsegna delle infrastrutture militari indicate al precedente punto 1 lett.a), ad avvenuto collaudo delle opere realizzate, in modo tale da garantirne l'immediato utilizzo da parte del Ministero. 3. La consegna anticipata e provvisoria delle infrastrutture indicate all'art. 2 punto 2.2 lett.b) garantisce alla Provincia la mera detenzione dell'immobile ma non costituisce titolo per ogni eventuale azione di rivendica di diritti o di pretese di qualsiasi genere, salvo l'esercizio dei diritti espressamente concordati dalle Parti e quelli derivanti dall'esecuzione del presente Accordo; 4. Nel periodo intercorrente tra la consegna provvisoria delle infrastrutture di cui al precedente punto 3 e la consegna definitiva delle stesse, che avra' luogo successivamente al positivo collaudo finale delle opere realizzate ai sensi del presente Accordo, la Provincia potra' dare inizio ai lavori di recupero e trasformazione degli immobili ricevuti in consegna provvisoria, fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 7; 5. La consegna definitiva degli immobili, ai fini del successivo trasferimento definitivo, sara' perfezionata dall'Agenzia del Demanio, entro 90 giorni dal collaudo definitivo delle opere di cui al presente Accordo avvenuto con esito favorevole; 6. In ogni caso la Provincia si impegna a consegnare i complessi infrastrutturali in parola ultimati e collaudati con le modalita' sopra descritte e in conformita' a quanto previsto dal progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, assumendo a proprio carico ogni rischio derivante dall'esecuzione dei lavori, ivi compresi eventuali ritardi, che dovessero comportare aumento dei costi di realizzazione, senza nulla pretendere a tale titolo, purche' tali ritardi non siano addebitabili all'Amministrazione della Difesa.