Art. 7 
 
 
                 Responsabilita' per l'inadempimento 
 
    Nel caso in cui il Ministero della Difesa e la Provincia Autonoma
di Bolzano non adempiano agli obblighi previsti in capo a ciascuna di
esse ed in particolare, non provvedano a quanto di propria competenza
secondo le modalita', le condizioni stabilite nel  presente  Accordo,
eventualmente anche a seguito di formale diffida,  risponderanno  del
danno per l'inadempimento o  per  il  ritardo  ai  sensi  del  codice
civile. In caso di  inadempimento  da  parte  della  Provincia  delle
obbligazioni assunte con il presente Accordo di Programma si conviene
che,  qualora  i  lavori  previsti  siano  stati  solo   parzialmente
realizzati quest'ultima dovra': 
    - rilasciare entro trenta giorni dalla formale richiesta da parte
dell'Agenzia del Demanio, liberi da  persone  e  cose,  gli  immobili
consegnati in via provvisoria, nello stato di fatto e di  diritto  in
cui gli stessi sono stati consegnati. Le eventuali opere e  migliorie
apportate agli immobili saranno gratuitamente acquisite al patrimonio
dello Stato senza che la Provincia nulla abbia a pretendere. In  caso
di ritardo imputabile alla Provincia nella riconsegna degli  immobili
l'Ente Locale sara' tenuto al pagamento di un indennizzo  commisurato
al canone di mercato, determinato dall'Agenzia del Demanio, per  ogni
mese di rinvio delle operazioni di restituzione; 
    - nulla sara' dovuto da parte dello Stato alla Provincia a titolo
di utilizzo pregresso  delle  nuove  infrastrutture  nel  caso  della
tardiva riconsegna di  cui  al  punto  precedente  e  per  gli  oneri
sostenuti fino a quel momento dalla Provincia; 
    -  Le  utilizzazioni   future   potranno   eventualmente   essere
regolarizzate secondo nuovi accordi.