Art. 7 Responsabilita' per l'inadempimento Nel caso in cui il Ministero della Difesa e la Provincia Autonoma di Bolzano non adempiano agli obblighi previsti in capo a ciascuna di esse ed in particolare, non provvedano a quanto di propria competenza secondo le modalita', le condizioni stabilite nel presente Accordo, eventualmente anche a seguito di formale diffida, risponderanno del danno per l'inadempimento o per il ritardo ai sensi del codice civile. In caso di inadempimento da parte della Provincia delle obbligazioni assunte con il presente Accordo di Programma si conviene che, qualora i lavori previsti siano stati solo parzialmente realizzati quest'ultima dovra': - rilasciare entro trenta giorni dalla formale richiesta da parte dell'Agenzia del Demanio, liberi da persone e cose, gli immobili consegnati in via provvisoria, nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi sono stati consegnati. Le eventuali opere e migliorie apportate agli immobili saranno gratuitamente acquisite al patrimonio dello Stato senza che la Provincia nulla abbia a pretendere. In caso di ritardo imputabile alla Provincia nella riconsegna degli immobili l'Ente Locale sara' tenuto al pagamento di un indennizzo commisurato al canone di mercato, determinato dall'Agenzia del Demanio, per ogni mese di rinvio delle operazioni di restituzione; - nulla sara' dovuto da parte dello Stato alla Provincia a titolo di utilizzo pregresso delle nuove infrastrutture nel caso della tardiva riconsegna di cui al punto precedente e per gli oneri sostenuti fino a quel momento dalla Provincia; - Le utilizzazioni future potranno eventualmente essere regolarizzate secondo nuovi accordi.