Art. 8 Condizioni di efficacia dell'Accordo di Programma I soggetti sottoscrittori convengono che l'efficacia e l'esecuzione del presente Accordo sono subordinate alla condizione che sia esperita e positivamente conclusa da parte dell'Amministrazione Provinciale la procedura per il reperimento delle risorse finanziarie, entro il termine perentorio di 12 mesi dalla pubblicazione dell'Accordo.