Art. 8 
 
 
          Condizioni di efficacia dell'Accordo di Programma 
 
    I  soggetti   sottoscrittori   convengono   che   l'efficacia   e
l'esecuzione del presente Accordo sono  subordinate  alla  condizione
che   sia   esperita    e    positivamente    conclusa    da    parte
dell'Amministrazione Provinciale  la  procedura  per  il  reperimento
delle risorse finanziarie, entro il termine  perentorio  di  12  mesi
dalla pubblicazione dell'Accordo.