Art. 9 Collegio di vigilanza 1. A garanzia dell'attuazione del presente Accordo di Programma, e' istituito un collegio di vigilanza composto da: - un rappresentante del Ministero della Difesa; - un rappresentante dell'Agenzia del Demanio; - un rappresentante della Provincia Autonoma di BOLZANO Le funzioni di Presidente sono svolte dal rappresentante del Ministero della Difesa. 2. Il Collegio vigila sul rispetto degli impegni assunti e sullo stato di attuazione degli interventi programmati, avvalendosi anche di ispezioni e di consulenze, oltre che delle periodiche relazioni effettuate dal Responsabile dell'attuazione dell'Accordo. 3. In particolare, il Collegio di vigilanza: - vigila sulla corretta e tempestiva attuazione del presente Accordo di programma; - provvede all'individuazione ed analisi delle problematiche, anche giuridiche, inerenti agli interventi, proponendo le soluzioni idonee al loro superamento; - richiede documenti ed informazioni alle Amministrazioni partecipanti, convocandone, ove necessario, i rappresentanti e/o effettuando, previo accordo, eventuali sopralluoghi; - propone ogni utile provvedimento per il regolare svolgimento del presente Accordo; - e' competente a dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ordine agli aspetti tecnico-amministrativi sui lavori ed all'interpretazione ed attuazione del presente Accordo; - approva modifiche non sostanziali al presente Accordo e al diagramma funzionale ad esso allegato; - propone le eventuali modifiche al presente Accordo; - riceve copia degli atti relativi all'ultimazione dei lavori, al collaudo, ai certificati di regolare esecuzione, alle dichiarazioni di conformita' delle opere ed alle dichiarazioni di regolarita' delle prestazioni eseguite.