Art. 9 
 
 
                        Collegio di vigilanza 
 
    1. A garanzia dell'attuazione del presente Accordo di  Programma,
e' istituito un collegio di vigilanza composto da: 
    - un rappresentante del Ministero della Difesa; 
    - un rappresentante dell'Agenzia del Demanio; 
    - un rappresentante della Provincia Autonoma di BOLZANO 
  Le funzioni  di  Presidente  sono  svolte  dal  rappresentante  del
Ministero della Difesa. 
  2. Il Collegio vigila sul rispetto degli impegni  assunti  e  sullo
stato di attuazione degli interventi programmati,  avvalendosi  anche
di ispezioni e di consulenze, oltre che  delle  periodiche  relazioni
effettuate dal Responsabile dell'attuazione dell'Accordo. 
  3. In particolare, il Collegio di vigilanza: 
    - vigila sulla corretta  e  tempestiva  attuazione  del  presente
Accordo di programma; 
    - provvede all'individuazione  ed  analisi  delle  problematiche,
anche giuridiche, inerenti agli interventi, proponendo  le  soluzioni
idonee al loro superamento; 
    -  richiede  documenti  ed  informazioni   alle   Amministrazioni
partecipanti, convocandone,  ove  necessario,  i  rappresentanti  e/o
effettuando, previo accordo, eventuali sopralluoghi; 
    - propone ogni utile provvedimento per  il  regolare  svolgimento
del presente Accordo; 
    - e' competente a dirimere in via  bonaria  le  controversie  che
dovessero  insorgere  fra   le   Parti   in   ordine   agli   aspetti
tecnico-amministrativi   sui   lavori   ed   all'interpretazione   ed
attuazione del presente Accordo; 
    - approva modifiche non sostanziali  al  presente  Accordo  e  al
diagramma funzionale ad esso allegato; 
    - propone le eventuali modifiche al presente Accordo; 
    - riceve copia degli atti relativi all'ultimazione dei lavori, al
collaudo, ai certificati di regolare esecuzione,  alle  dichiarazioni
di conformita' delle opere ed alle dichiarazioni di regolarita' delle
prestazioni eseguite.