Art. 3 
 
  1. Entro il periodo di validita' della presente  autorizzazione  il
Ministero dello sviluppo economico -  Dipartimento  per  l'impresa  e
l'internazionalizzazione - Direzione  Generale  per  il  mercato,  la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - si
riserva la facolta' di verifica della permanenza dei requisiti per la
certificazione, disponendo appositi controlli. 
  2.  Qualsiasi  variazione  nello  stato  di  diritto  o  di  fatto,
rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui  all'allegato
IV del decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.  93,  deve  essere
tempestivamente comunicato al Ministero dello  sviluppo  economico  -
Dipartimento per l'impresa  e  l'internazionalizzazione  -  Direzione
Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica. Div. XIV. 
  3. Ove nel corso  dell'attivita',  anche  a  seguito  dei  previsti
controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita'  tecniche
e professionali o si constati che,  per  la  mancata  osservanza  dei
criteri minimi fissati nell'allegato IV del  decreto  legislativo  25
febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001
e dalla direttiva del Ministro  delle  attivita'  produttive  del  19
dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 16 giugno 2011 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio