Art. 3 1. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - si riserva la facolta' di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli. 2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Div. XIV. 3. Ove nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001 e dalla direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 16 giugno 2011 Il direttore generale: Vecchio