(Allegato-art. 4)
                               Art. 4 
 
                         Prova dell'origine 
 
    Ogni  fase  del  processo  produttivo  deve   essere   monitorata
documentando per ognuna gli input e gli output.  In  questo  modo,  e
attraverso l'iscrizione in appositi elenchi,  gestiti  dall'organismo
di controllo, delle  particelle  catastali  sulle  quali  avviene  la
coltivazione, dei produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso
la  dichiarazione  tempestiva  alla  struttura  di  controllo   delle
quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. 
    Tutte le persone, fisiche o  giuridiche,  iscritte  nei  relativi
elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di  produzione  e
dal relativo piano di controllo.