Art. 2 
 
  I soggetti che intendono porre in commercio, a partire  gia'  dalla
campagna vendemmiale  2011/2012,  i  vini  a  indicazione  geografica
tipica «Calabria», provenienti da vigneti  non  ancora  iscritti,  ma
aventi base ampelografica  conforme  alle  disposizioni  dell'annesso
disciplinare di produzione, sono tenuti  ad  effettuare  l'iscrizione
dei medesimi allo schedario viticolo per  la  IGT  in  questione,  ai
sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.