Art. 5 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con l'indicazione geografica tipica dei vini «Calabria» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 giugno 2011 Il direttore generale ad interim: Vaccari