Art. 5 
 
  Chiunque produce, vende, pone in vendita  o  comunque  distribuisce
per il consumo vini con  l'indicazione  geografica  tipica  dei  vini
«Calabria»  e'  tenuto,  a  norma  di  legge,  all'osservanza   delle
condizioni e dei requisiti  stabiliti  nell'annesso  disciplinare  di
produzione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 giugno 2011 
 
                            Il direttore generale ad interim: Vaccari