Art. 2 
 
  Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche  di  cui
all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenireentro  le  ore
11 del giorno 27giugno 2011,con l'osservanza delle modalita' indicate
negli articoli7 e 8 del citato decreto del 20 aprile 2011. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita'  di
cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 20 aprile 2011. 
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.