Art. 2 Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenireentro le ore 11 del giorno 27giugno 2011,con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli7 e 8 del citato decreto del 20 aprile 2011. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 20 aprile 2011. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.