Art. 4 
 
  Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta  e  nel  collocamento
supplementare sara' effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il  1°
luglio 2011, al prezzo di  aggiudicazione  e  con  corresponsione  di
dietimi d'interesse lordi  per  77  giorni.  A  tal  fine,  la  Banca
d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio  di
compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari  al  giorno
di regolamento. 
  Il versamento all'entrata del bilancio  statale  del  netto  ricavo
dell'emissione  e  relativi  dietimi  sara'  effettuato  dalla  Banca
d'Italia il medesimo giorno 1° luglio 2011. 
  A fronte di tali versamenti, la sezione  di  Roma  della  tesoreria
provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di  entrata  al
bilancio dello Stato,  con  imputazione  al  capo  X,  capitolo  5100
(unita' di voto parlamentare 4.1.1) art. 4, per l'importo relativo al
netto ricavo dell'emissione ed  al  capitolo  3240  (unita'  di  voto
parlamentare  2.1.3)  art.  3,  per  quello   relativo   ai   dietimi
d'interesse dovuti, al lordo. 
  In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente
decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.