Art. 5 
 
  Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno
carico al capitolo 2216 (unita'  di  voto  parlamentare  26.1)  dello
stato di previsione della spesa del Ministero  del'economia  e  delle
finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti  per  gli  anni
successivi. 
  L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno  finanziario
2018, fara' carico al capitolo che verra'  iscritto  nello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze
per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unita' di  voto
parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso. 
  L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8
del citato decreto  del  26  aprile  2011,  sara'  scritturato  dalle
sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico  al
capitolo 2247 (unita' di voto parlamentare  26.1;  codice  gestionale
109)  dello  stato  di   previsione   della   spesa   del   Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 giugno 2011 
 
                         p. Il direttore generale del Tesoro: Cannata