Art. 3 
 
  1. Sono, in ogni caso, riservati al Ministro: 
    a) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento,  revoca
e scioglimento di  organi  di  amministrazione  e  di  controllo,  di
comitati tecnici, anche internazionali, di  commissari  straordinari,
di dirigenti degli  enti  sottoposti  alla  vigilanza  e  tutela  del
Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti  nell'ambito
dell'amministrazione, o  di  altre  amministrazioni  ovvero  di  enti
pubblici,  il  coordinamento  degli   enti   vigilati,   nonche'   la
determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali  o
collegiali in base alla normativa vigente; 
    b) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza
del  Ministero,  nonche'  le  richieste  di   adesioni   alle   altre
amministrazioni in merito agli atti  aventi  contenuto  normativo  di
competenza del Ministero, gli  atti  di  adesioni  agli  atti  aventi
contenuto normativo promossi da altre amministrazioni. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa registrazione da parte  della  Corte  dei
conti. 
 
    Roma, 23 maggio 2011 
 
                                                 Il Ministro: Sacconi 
 

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2011 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 305