IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28  ottobre  2009,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n.  790/2009  della  Commissione  del  10
agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento  al  progresso
tecnico  e  scientifico,  del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008   del
Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista la domanda del 10 agosto 2009 e le successive integrazioni di
cui l'ultima del 22 dicembre 2009 presentata dall'Impresa Manica  Spa
con sede legale  in  Rovereto  (TN)  via  dell'Adige  4,  diretta  ad
ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato tixal
r  wg  contenente  la  sostanza  attiva  fosetil  alluminio  e   rame
ossicloruro; 
  Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di
programmi   in   materia   di   prodotti   fitosanitari   a   seguito
dell'emanazione  di  regolamenti  e  direttive  comunitarie  tra   il
Ministero della salute e l'Istituto  superiore  di  sanita',  con  la
quale il Ministero  affida  all'Istituto  l'incarico  di  valutare  i
prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione della sostanza
attiva rame ossicloruro, nell'Allegato I del decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, fino al 30  novembre  2016  in  attuazione  della
direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009; 
  Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della  sostanza
attiva fosetil alluminio, nell'Allegato I del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194, fino  al  30  aprile  2017  in  attuazione  della
direttiva 2006/64/CE della Commissione del 18 luglio 2006; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   in   questione
contenente  la  sostanza  attiva  rame   ossicloruro   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a
seguito dell'iscrizione della stessa  in  allegato  I  ai  sensi  del
sopracitato decreto ministeriale 15 settembre 2009, art. 2, comma 2; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario  contenente   la
sostanza attiva  fosetil  alluminio  l'Impresa  ha  ottemperato  alle
prescrizioni  previste  per  la  Fase  1  di  adeguamento  a  seguito
dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi  del  sopracitato
decreto ministeriale 20 febbraio 2007 art. 2 comma 2; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del  decreto
legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo  conforme  all'Allegato
III da presentarsi entro il 31 maggio 2012 pena la revoca,  ai  sensi
dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione  della  sostanza  attiva
rame ossicloruro nell'Allegato I; 
  Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto  superiore  di
sanita' relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario
in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 19 novembre 2010  con  la  quale
sono stati richiesti gli atti definitivi; 
  Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha ceduto  la
proprieta' del prodotto  fitosanitario  in  questione,  in  corso  di
registrazione, all'Impresa Cheminova Agro Italia Srl con sede  legale
in via F.lli Bronzetti 32/28 - Bergamo; 
  Vista la nota pervenuta in data 25 gennaio 2011 da cui risulta  che
la suddetta Impresa ha ottemperato a  quanto  richiesto  dall'Ufficio
chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da tixal r  wg  a
tutor 18-15; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Cheminova Agro Italia Srl con sede legale  in  via  F.lli
Bronzetti 32/28 - Bergamo e' autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario denominato TUTOR 18-15 con la  composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto,
fino al 30  aprile  2017,  data  di  scadenza  dell'iscrizione  della
sostanza attiva rame ossicloruro nell'Allegato I. 
  Sono fatti salvi inoltre, pena la  revoca  dell'autorizzazione  del
prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione  del  fascicolo
di Allegato III entro il 31 maggio 2012 e i  conseguenti  adeguamenti
in applicazione dei principi uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del
decreto legislativo 194/95 con le modalita' definite dalla  direttiva
d'iscrizione 2009/37/CE del 23 aprile 2009  per  la  sostanza  attiva
rame ossicloruro. 
  E' fatto salvo altresi' ogni eventuale adempimento  ed  adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto  fitosanitario  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie  da  g  100-250-500  e  Kg
1-5-10-25. 
  Il prodotto in questione  e'  preparato  nello  stabilimento  dell'
Impresa: Manica Spa via dell'Adige, 4 Rovereto - Trento. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n.13815. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 febbraio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello