IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28  ottobre  2009,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n.  790/2009  della  Commissione  del  10
agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento  al  progresso
tecnico  e  scientifico,  del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008   del
Parlamento Europeo e del  Consiglio  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista  la  domanda  del  24  luglio  2009  presentata  dall'Impresa
Cerexagri Italia Srl con sede legale in S. Carlo di Cesena (FC),  Via
Terni  275,  diretta  ad  ottenere  la  registrazione  del   prodotto
fitosanitario denominato ATO FAP 17  contenente  la  sostanza  attiva
rame tribasico; 
  Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di
programmi   in   materia   di   prodotti   fitosanitari   a   seguito
dell'emanazione  di  regolamenti  e  direttive  comunitarie  tra   il
Ministero della salute e l'Istituto  Superiore  di  Sanita',  con  la
quale il Ministero  affida  all'Istituto  l'incarico  di  valutare  i
prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione della sostanza
attiva rame nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995  n.
194 fino al 30 novembre 2019 in attuazione della direttiva 2009/37/CE
della Commissione del 23 aprile 2009; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   in   questione
contenente la sostanza attiva rame tribasico l'Impresa ha ottemperato
alle prescrizioni previste per la Fase 1  di  adeguamento  a  seguito
dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi  del  sopracitato
DM 15 settembre 2009 art. 2 comma 2; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del  decreto
legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo  conforme  all'Allegato
III da presentarsi entro il 31 maggio 2012, pena la revoca, ai  sensi
dell'articolo 3 del  citato  decreto  di  iscrizione  della  sostanza
attiva rame idrossido nell'Allegato I; 
  Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto  Superiore  di
Sanita' relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario
in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 17 gennaio  2011  con  la  quale
sono stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 15 febbraio 2011 da cui risulta che
la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed
ha comunicato di voler  variare  la  denominazione  del  prodotto  in
Cuprofix Ultra Disperss; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Cerexagri Italia Srl, con sede  legale  in  S.  Carlo  di
Cesena (Forli' Cesana), Via Terni 275 e' autorizzata ad immettere  in
commercio  il  prodotto  fitosanitario  denominato   Cuprofix   Ultra
Disperss   con   la   composizione   e   alle   condizioni   indicate
nell'etichetta allegata al presente  decreto,  fino  al  30  novembre
2019, data di scadenza dell'iscrizione  della  sostanza  attiva  rame
tribasico nell'Allegato I. 
  Sono fatti salvi inoltre, pena la  revoca  dell'autorizzazione  del
prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione  del  fascicolo
di Allegato III entro il 31 maggio 2012 e i  conseguenti  adeguamenti
in applicazione dei principi uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del
decreto  legislativo  n.  194/95  con  le  modalita'  definite  dalla
direttiva d'iscrizione 2009/37/CE del 23 aprile 2009 per la  sostanza
attiva rame tribasico. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie  da  g  250-500-750  e  kg
1-2-5-10-15-20-25. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera  Cerexagri  S.A.  in
Mourenx (Francia); 
  nonche' formulato nello  stabilimento  sopracitato  e  confezionato
negli stabilimenti delle Imprese: STI Solfotecnica Italiana  Spa,  in
Cotignola (Ravenna); Diachem Spa U.P. Sifa, in Caravaggio (Bergamo). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14830. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 marzo 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello