Art. 2 
 
  1. I presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, contenenti  warfarin  come
unica  sostanza  attiva  e  che   rientrano   nella   categoria   dei
rodenticidi,  formano  oggetto  di  nuova  valutazione  ai  fini  del
rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi. 
  2. I titolari di autorizzazioni di presidi medico-chirurgici di cui
al comma 1, entro il 31 gennaio 2012, presentano al  Ministero  della
salute, per ogni presidio medico-chirurgico per il quale  si  intenda
ottenere il mutuo riconoscimento  o  l'autorizzazione  come  prodotto
biocida, una specifica richiesta, corredata  di  tutti  gli  elementi
previsti dagli articoli 6 e 9, del decreto  legislativo  25  febbraio
2000, n. 174. 
  3.  Il  Ministero  della  salute,  verificata  la  presenza   delle
condizioni di cui all'art. 7, del  decreto  legislativo  25  febbraio
2000, n. 174, entro il 31 gennaio 2014, procede al  rilascio  di  una
nuova  autorizzazione  come   prodotto   biocida,   che   sostituisce
l'autorizzazione  come  presidio  medico-chirurgico   a   suo   tempo
rilasciata, o, in  caso  di  esito  negativo  della  valutazione.  al
diniego    dell'autorizzazione    e    alla    contestuale     revoca
dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico. 
  4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il
Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il  ritiro
dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati. 
  5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al  comma
1, per i quali alla data del 31 gennaio 2012 non e' stata  presentata
alcuna  richiesta  di  autorizzazione  come  prodotto   biocida,   si
considerano revocate per effetto del presente decreto con  decorrenza
dal 31 luglio 2012 e i relativi  prodotti  non  possono  piu'  essere
immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale  dopo  il
31 gennaio 2013. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si  applicano
ai presidi medico-chirurgici contenenti piu' di un principio  attivo.
Per essi i termini per la presentazione  delle  richieste  e  per  la
conseguente  valutazione  saranno  fissati  conformemente  a   quanto
stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri  principi
attivi presenti nella loro composizione.