Art. 5 
 
  1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici  e
i responsabili dell'immissione sul mercato  dei  prodotti  di  libera
vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti
ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i  rivenditori  e  gli
utilizzatori sui tempi fissati  per  lo  smaltimento  delle  relative
giacenze. 
  2. Sono consentite, dopo le date previste agli articoli 2 commi 3 e
5, e 4 commi 2 e 3, le operazioni di  trasferimento  e  magazzinaggio
per  la  spedizione  fuori  del  territorio  comunitario  nonche'  il
trasferimento  e  il  magazzinaggio  ai  fini  dell'eliminazione  dei
prodotti di cui agli stessi articoli.