Art. 2 
 
 
                              Principi 
 
  1. La revisione e  l'informatizzazione  delle  scritture  contabili
riguardanti i beni immobili dello Stato e' attuata in conformita'  ai
seguenti principi: 
    a)  semplificazione  e  razionalizzazione   del   sistema   delle
scritture vigenti; 
    b) rinnovazione dei registri e dei modelli attualmente in uso; 
    c) revisione delle  procedure  informatiche,  anche  al  fine  di
conseguire  la  dematerializzazione  delle  scritture   contabili   e
garantire la trasmissione telematica dei flussi documentali.