Art. 2 Principi 1. La revisione e l'informatizzazione delle scritture contabili riguardanti i beni immobili dello Stato e' attuata in conformita' ai seguenti principi: a) semplificazione e razionalizzazione del sistema delle scritture vigenti; b) rinnovazione dei registri e dei modelli attualmente in uso; c) revisione delle procedure informatiche, anche al fine di conseguire la dematerializzazione delle scritture contabili e garantire la trasmissione telematica dei flussi documentali.