Art. 3 Contenuti delle nuove scritture contabili 1. Le nuove scritture contabili devono riportare: a) dati idonei a identificare univocamente gli immobili (luogo, denominazione, connotati catastali, estensione, planimetria); b) valore attribuito agli immobili; c) variazioni intervenute nella consistenza e nel valore degli immobili; d) categoria; e) codice SEC 95; f) titolo di provenienza; g) reddito; h) servitu', pesi e oneri; i) uso cui sono destinati gli immobili e durata della relativa destinazione. 2. Gli inventari dei beni immobili di proprieta' dello Stato ubicati all'estero sono strutturati in coerenza con le nuove scritture contabili, tenendo conto delle peculiarita' degli ordinamenti giuridici degli Stati esteri interessati.