Art. 3 
 
 
              Contenuti delle nuove scritture contabili 
 
  1. Le nuove scritture contabili devono riportare: 
    a) dati idonei a identificare univocamente gli  immobili  (luogo,
denominazione, connotati catastali, estensione, planimetria); 
    b) valore attribuito agli immobili; 
    c) variazioni intervenute nella consistenza e  nel  valore  degli
immobili; 
    d) categoria; 
    e) codice SEC 95; 
    f) titolo di provenienza; 
    g) reddito; 
    h) servitu', pesi e oneri; 
    i) uso cui sono destinati gli immobili e  durata  della  relativa
destinazione. 
  2. Gli inventari  dei  beni  immobili  di  proprieta'  dello  Stato
ubicati  all'estero  sono  strutturati  in  coerenza  con  le   nuove
scritture  contabili,  tenendo   conto   delle   peculiarita'   degli
ordinamenti giuridici degli Stati esteri interessati.