Art. 4 
 
 
               Nuovo sistema delle scritture contabili 
 
  1.  Con  provvedimento  del  ragioniere  generale  dello  Stato  di
concerto con il Direttore dell'Agenzia del Demanio e' individuato  il
nuovo  sistema  delle  scritture  contabili  dei  beni  immobili   di
proprieta' dello Stato, nel rispetto dei principi  indicati  all'art.
2. 
  2. Il nuovo sistema comprende l'inventario  dei  beni  immobili  di
proprieta' dello Stato e le relative scritture, che  debbono  fornire
adeguata dimostrazione di tutte  le  variazioni  concernenti  i  beni
inventariati. 
  3. Il provvedimento di cui al comma 1 va adottato entro il  termine
di 180  giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
presente decreto. 
  4. A far data dall'entrata in vigore del provvedimento  di  cui  al
comma 1 le attuali scritture contabili riguardanti i beni immobili di
proprieta' dello Stato cessano dall'uso e sono chiuse. Dalla medesima
data i registri e le scritture su supporto cartaceo  sono  conservati
agli atti d'ufficio per almeno venti anni.