Art. 5 
 
 
            Migrazione dei dati. Disposizioni transitorie 
 
  1. Con provvedimento del ragioniere generale dello Stato sentito il
Direttore dell'Agenzia del  Demanio  sono  dettate  disposizioni  per
disciplinare  la  migrazione  dei  dati  dalle  vecchie  alle   nuove
scritture  contabili  e  per  regolamentare  la  relativa   fase   di
transizione.