Art. 6 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A far data dall'entrata  in  vigore  del  provvedimento  di  cui
all'art. 4, comma 1, l'intero capo IV della  parte  V,  titolo  I,  e
l'art.  594  del  decreto  ministeriale  24  agosto  1940,  n.  2984,
"approvazione  delle  istruzioni  sui  servizi   del   Provveditorato
generale dello Stato", sono abrogati. 
  2. A decorrere dal medesimo termine di cui al comma 1, l'art. 3 del
decreto  interministeriale  1°  settembre  1970,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  1970,  n.  328,  «classificazione  e
contabilita' dei beni dello Stato", non si applica ai  beni  immobili
patrimoniali e a quelli  appartenenti  al  demanio  storico-artistico
direttamente gestiti dal Ministero dell'Economia e  delle  Finanze  e
per esso dall'Agenzia del Demanio. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 marzo 2011 
 
                                                Il Ministro: Tremonti 

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2011 
Ufficio controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  6,
Economia e finanze, foglio n. 34