Art. 2 1. Gli sconti dovuti dal produttore di cui alla determinazione A.I.F.A. del 30 dicembre 2005 e dal farmacista e dal grossista di cui alla determinazione A.I.F.A. del 9 febbraio 2007 pari allo 0,6% del prezzo al pubblico comprensivo di IVA, sono applicati anche ai prodotti rimborsabili ceduti non attraverso il SSN.