Art. 2 
 
  1. Gli sconti dovuti dal  produttore  di  cui  alla  determinazione
A.I.F.A. del 30 dicembre 2005 e dal farmacista e dal grossista di cui
alla determinazione A.I.F.A. del 9 febbraio 2007 pari allo  0,6%  del
prezzo al pubblico  comprensivo  di  IVA,  sono  applicati  anche  ai
prodotti rimborsabili ceduti non attraverso il SSN.