Art. 3 
 
  I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale
e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad  ottenere  la
prosecuzione della liquidazione  con  nuova  nomina  del  commissario
liquidatore entro il termine perentorio di trenta  giorni  decorrenti
dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.