Art. 4 
 
  Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano  osservazioni  o
richieste motivate ai sensi dell'art.  3  del  presente  decreto,  la
societa'  cooperativa  «S.  Anna»  con  sede  in  Siamanna  Siapiccia
(Oristano), gia' sciolta con decreto  ministeriale  11  maggio  1983,
sara'  cancellata  senza  ulteriori  formalita'  dal  registro  delle
imprese. 
  Avverso il presente provvedimento  e'  possibile  proporre  ricorso
amministrativo   al   Tribunale   amministrativo   regionale   ovvero
straordinario  al  Presidente  della   Repubblica   nei   termini   e
presupposti di legge. 
 
    Roma, 6 giugno 2011 
 
                                      Il direttore generale: Esposito