Art. 4 Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la societa' cooperativa «S. Anna» con sede in Siamanna Siapiccia (Oristano), gia' sciolta con decreto ministeriale 11 maggio 1983, sara' cancellata senza ulteriori formalita' dal registro delle imprese. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 6 giugno 2011 Il direttore generale: Esposito