Art. 2 
 
  1. L'organismo «Controllo Qualita' Alto Adige» non puo'  modificare
la denominazione sociale, il proprio statuto, la  compagine  sociale,
la documentazione di sistema, cosi'  come  presentate  ed  esaminate,
senza la preventiva approvazione dell'Autorita' nazionale  competente
che lo stesso art. 14  della  legge  n.  526  del  21  dicembre  1999
individua  nel  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali. 
  2.La mancata osservanza delle prescrizioni del  presente  articolo,
nonche'  l'esercizio  di  attivita'  che   risultano   oggettivamente
incompatibili con il mantenimento  del  provvedimento  di  iscrizione
possono comportare la revoca della stessa.