Art. 2 1. L'organismo «Controllo Qualita' Alto Adige» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la documentazione di sistema, cosi' come presentate ed esaminate, senza la preventiva approvazione dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2.La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.